Nelle Regioni in cui si è insediato il C.A.L., sono da ritenersi inammissibili dal punto di vista soggettivo le richieste di parere formulate alla Corte dei conti direttamente dagli organi rappresentativi degli enti locali, in assenza del filtro previsto dalla legge.

CORTE DEI CONTI – Sezione regionale di controllo per l’AbruzzoDeliberazione 25 marzo 2013, n. 9, Pres. Tocca, Est. Baldanza

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Commento – La pronuncia in analisi è parallela ad altre due deliberazioni (numeri 10 e 11/2013, della Sezione controllo Abruzzo), che dichiarano l’inammissibilità, dal punto di vista soggettivo, delle richieste di parere formulate direttamente dagli organi rappresentativi degli enti locali, senza il previo invio al locale C.A.L.

L’interpretazione fornita dalla Sezione abruzzese, sicuramente innovativa rispetto alla consolidata giurisprudenza contabile, non scioglie tutti i dubbi, in quanto pare andare al di là della lettera dell’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che richieste di parere “…possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane“,  e che sembra debba essere interpretato  nel senso che ove il CAL sia stato istituito, gli enti locali formulano pareri di norma per il suo tramite.

Diverso discorso dev’essere fatto de iure condendo: non c’è dubbio che sarebbe sicuramente auspicabile un intervento del legislatore finalizzato a rendere esplicitamente obbligatorio il filtro del C.A.L. (ove costituito), allo scopo di evitare che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano chiamate a pronunciarsi su  richieste di parere palesemente inammissibili, o ripetitive rispetto a precedenti pronunce.

 

Inserimento a cura di Riccardo Patumi, magistrato della Corte dei conti.

 


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