Per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, al segretario comunale, cui è corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura massima consentita, non compete un compenso aggiuntivo per la presidenza del nucleo di valutazione, nel caso in cui l’attività sia svolta ratione officii per essere prevista dal regolamento dell’Ente.

Sussiste, pertanto, responsabilità amministrativa del responsabile del servizio finanziario per l’erogazione di compensi illegittimi, in quanto la qualifica dirigenziale presuppone il possesso di requisiti di professionalità e conoscenza che non legittimino alcuna forma di ignorantia legis, men che mai nel settore di specifica competenza.

La decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità va fissato nella data del pagamento da parte del soggetto pubblico delle somme oggetto di contestazione.

 Corte dei conti, Sez. Campania,  sentenza 11 ottobre 2013, n. 1347, Pres. Santoro, Rel. De Franciscici

Il caso

Il responsabile del servizio finanziario di un comune viene convenuto in giudizio innanzi alla Corte dei conti per essere condannato al risarcimento del danno erariale cagionato all’amministrazione comunale, in relazione alla corresponsione in favore del segretario comunale di un compenso aggiuntivo per l’esercizio della funzione di presidente del nucleo di valutazione.

La sentenza

Con la sentenza che si annota, la Sezione giurisdizionale Campania ha riconosciuto la responsabilità per danno erariale del responsabile finanziario e lo ha condannato al pagamento di una percentuale del danno.

Due le affermazioni rilevanti della Corte nello stabilire la responsabilità per colpa grave del responsabile del servizio finanziario. Primo. Il responsabile dell’ufficio finanziario, con qualifica dirigenziale, deve avere piena cognizione e padronanza delle norme che regolano la corresponsione dei trattamenti economici dei dipendenti e del segretario comunale. Secondo. Non è ammissibile che il responsabile non faccia uso della sua autonomia decisionale per svolgere un’istruttoria pur minima rispetto alla richiesta di un compenso aggiuntivo, ovvero non ritenga di dover interloquire formalmente sulla questione con il segretario comunale richiedente.

La Corte, nel decidere sulla responsabilità del dipendente convenuto in giudizio, riafferma il consolidato principio dell’onnicomprensività della retribuzione del segretario comunale, secondo il quale al funzionario non compete alcun ulteriore compenso nei casi in cui, come nella fattispecie,  l’attività si riferisca ad un compito previsto dal regolamento dell’Ente e, quindi, svolto ratione officii.

 La Corte ribadisce anche l’orientamento secondo il quale il termine di prescrizione va fissato nella data di pagamento da parte del soggetto pubblico delle somme contestate e non in quello in cui è avvenuta la notizia, concreta e specifica, del danno.

 Commento

Sullo sfondo della vicenda oggetto del giudizio in commento, il problema del perimetro di applicazione del principio dell’onnicomprensività del trattamento economico, secondo cui non è possibile corrispondere compensi aggiuntivi ai dirigenti per l’attività d’istituto in considerazione del carattere vincolato o precostituito che, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza caratterizzanti il funzionamento della pubblica amministrazione, deve avere la struttura della retribuzione.

Com’è noto, il regime di onnicomprensività del trattamento retributivo dei dirigenti è previsto, in linea generale,  dall’articolo 24, comma 3, del d.lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

In base al suddetto principio, il trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva, remunera qualsiasi attività svolta dal dirigente per l’amministrazione di appartenenza, compresi gli incarichi che essa gli attribuisca in ragione del proprio ufficio o su sua designazione.

L’onnicomprensività del trattamento economico è diretta conseguenza della particolare posizione assunta dai dirigenti, nell’ambito dell’organizzazione della pubblica amministrazione, specie dopo la cosiddetta privatizzazione del lavoro pubblico e l’introduzione del principio della distinzione dei compiti fra “politica” e “azione” con l’assegnazione ai dirigenti della diretta responsabilità della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, e la corrispondente previsione di un  trattamento economico rapportato all’impegno ed alla complessità dei compiti connessi alle diverse posizioni organiche, comprensivo anche di una componente accessoria collegata ai risultati effettivamente conseguiti nell’espletamento delle attività espletate (sul principio dell’onnicomprensività del trattamento economico: Corte dei conti, sez. I giurisdizionale centrale d’appello, sentenza 24 maggio 2012, n. 271 ; Corte dei sez. giur. per la Campania sentenza n. 1396 del 2011; Corte dei conti, sez. giur. per il Veneto sentenza n. 724 del 2010; Cons. St. Commissione speciale sul pubblico impiego, 4 maggio 2005, parere n. 173/2004 sez II; Cons. St., Sez. V, sentenza 2 ottobre 2002, n. 5163).

Secondo il richiamato parere della Commissione speciale sul pubblico impiego, le tipologie in cui deve trovare applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione sono, in sintesi, quelle relativi ad  incarichi:

a)      strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, “il cui svolgimento può, fra l’altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente”;

b)      conferiti al dirigente “su designazione” dell’Amministrazione di appartenenza, effettuata sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l’Amministrazione stessa e curare gli interessi pubblici ad essa istituzionalmente affidati, come ad esempio nel caso di partecipazione di un rappresentante dell’Amministrazione in organi di diversi enti o in particolari commissioni;

c)      “comunque” conferiti dall’Amministrazione di appartenenza, in conseguenza dello specifico status di dirigente anche se l’attribuzione è avvenuta intuitu personae.

L’art. 24 del d.lgs n. 165 del 2001 non è applicabile direttamente ai segretari comunali e provinciali, trattandosi di figure sui generis equiparati ai dirigenti solo ad alcuni specifici fini. Per i suddetti funzionari, il riferimento corretto è l’art. 41, comma 6, del CCNL del 16 maggio 2001, secondo cui la retribuzione di posizione attribuita nei valori determinati dalla contrattazione collettiva assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, e con la sola  eccezione dei diritti di segreteria per il rogito dei contratti in cui è parte l’Ente presso il quale il funzionario svolge il suo servizio.

Sulla base di queste considerazioni, l’ARAN ha ritenuto che la soluzione del problema dell’ attribuzione al segretario di compensi aggiuntivi, come ad esempio per la partecipazione al nucleo di valutazione, va ricercata nel contenuto delle regole adottate dall’ente: se le prestazioni correlate all’incarico attribuito rientrano nelle ordinarie competenze del dipendente interessato, sono svolte “ratione officii“, durante l’orario di lavoro e possono essere retribuite unicamente con il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal CCNL; se, invece, dette prestazioni “si collocano al di fuori delle competenze ordinarie, e quindi non sono svolte “ratione officii”, esse possono essere svolte solo su incarico (o preventiva autorizzazione) dell’ente, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001, devono essere svolte al di fuori e non a carico dell’orario di lavoro e solo in tal caso possono essere percepiti eventuali compensi o gettoni ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai contratti collettivi” (parere in data 5/11/2011).

Nel caso oggetto della sentenza annotata, il regolamento dell’ente prevedeva la presidenza del nucleo di valutazione in capo al segretario comunale, cui era stato riconosciuta, fra l’altro, come annotato dalla stessa Corte, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura massima consentita del 50%, alla cui determinazione concorre anche la partecipazione del funzionario al nucleo di valutazione.

Merita di essere segnalata anche la decisione della Corte in merito al termine di prescrizione. La Corte sul punto conferma l’orientamento secondo cui “Il termine va fissato nella data del pagamento da parte del soggetto pubblico delle somme oggetto di contestazione (cfr. SS.RR. n. 5/2007/QM e n. 14/2011/QM), tanto nell’ipotesi di danno erariale diretto che in quella di danno indiretto”, respingendo la tesi della Procura “secondo cui l’ancoraggio dell’azione di responsabilità erariale all’acquisizione di una notizia di danno concreta e specifica, consentirebbe di riferire a tale evento anche il computo del termine di prescrizione”.


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