La Corte dei conti condanna per danno erariale i dirigenti di un comune che non hanno provveduto alla pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “Valutazione, trasparenza e merito”.

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 81 del 2 febbraio 2015, Presidente Lupi, Relatore Perri


A margine

La vicenda nasce da un giudizio di responsabilità contro i dirigenti di un comune per aver percepito integralmente la retribuzione di risultato, come determinata dal nucleo di valutazione interno, nonostante l’omessa pubblicazione nel sito web dell’ente, dei dati richiesti dall’art. 11, c. 8 , lettera i), del D.Lgs. n. 150-2009.

La procura regionale contesta in particolare:

  • al sindaco, di avere omesso, per gli anni 2009/2010/2011, di istituire, nel sito web comunale, la sezione “Valutazione, trasparenza e merito(*) in cui pubblicare gli incarichi conferiti ai dipendenti e ai collaboratori esterni e di nominare un responsabile del procedimento di pubblicazione, assumendone, quindi, automaticamente la funzione e le conseguenti responsabilità;
  • ai dirigenti, di aver conferito incarichi nel medesimo periodo senza effettuare la pubblicazione prescritta;
  • al nucleo di valutazione, di aver consentito l’erogazione dell’indennità di risultato in modo integrale per i suddetti dirigenti, nonostante il divieto contenuto nell’articolo 11, c. 9, del D.Lgs. n. 150-2009 in caso d’inadempimento di questo specifico obbligo di pubblicazione.

In proposito, la procura ricorda che le direttive annuali emanate del comune avevano previsto “l’estensione massima del principio di trasparenza” tra gli obiettivi dirigenziali e che le valutazioni della performance del nucleo di valutazione non potevano non tener conto dell’avvenuto adempimento di questo obbligo ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato.

Pertanto il PM chiede il recupero del danno erariale limitato ad una percentuale della retribuzione di risultato indebitamente percepita nel periodo di violazione della normativa citata.

I dirigenti convenuti in giudizio affermano di aver comunque inviato i dati in esame all’ufficio CED del comune e che la responsabilità dell’erogazione dell’indennità di risultato è propria del nucleo di valutazione che avrebbe dovuto segnalare l’inadempienza dell’obiettivo, per cui nessuna colpa sarebbe loro attribuibile.

Nel merito, la Corte dei conti rileva che il raggiungimento dell’obiettivo d’innalzamento del livello di trasparenza del comune avrebbe richiesto, non solo la semplice comunicazione dell’incarico conferito all’ufficio CED, ma un coinvolgimento di tutte le unità dirigenziali che avrebbero dovuto richiedere la creazione dell’apposito link “Valutazione, trasparenza e merito” nel sito web comunale.

Il giudice contabile ritiene quindi che, a fronte di un quadro normativo nettamente orientato a favorire un controllo diffuso dell’agire amministrativo tramite le norme in materia di trasparenza, i dirigenti avrebbero dovuto chiedere l’applicazione immediata dell’obbligo di pubblicità con la creazione dell’apposito link nel sito web comunale e, in caso negativo, avrebbero dovuto segnalare l’inadempienza dell’obiettivo strategico loro assegnato al fine di impedire l’erogazione dell’indennità di risultato.

Pertanto la loro condotta è da considerarsi gravemente colposa e determina, a loro carico, il danno erariale quantificato dal P.M. in una misura del tutto limitata.

di Simonetta Fabris

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(*) Sezione oggi sostituita, ad opera dell’art. 9 del D.Lgs. n. 33-2013, dalla sezione “Amministrazione trasparente”.


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