Il dato letterale del disposto di cui all’art. 244 Tuel evidenzia la natura vincolato-ricognitiva della dichiarazione di dissesto siccome conseguente ad un accertamento tecnico-discrezionale svolto alla stregua di norme e tecniche proprie della contabilità pubblica.

E’ ravvisabile in capo al Consiglio comunale un preciso obbligo di provvedere alla adozione della relativa deliberazione allorché i presupposti legittimanti siano conclamati, posto che l’omissione ovvero la tardiva declaratoria di uno stato di dissesto fattualmente concretizzatosi si atteggia come fattore idoneo a ulteriormente compromettere la situazione finanziaria dell’Ente.

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 309 del 13 dicembre 2012, Pres. Tabbita, Rel. Longo

Nella ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 244 comma 1 Tuel, la dichiarazione di dissesto rappresenta una determinazione vincolata ed ineludibile attesa la necessità di ripristinare gli equilibri di bilancio al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni fondamentali.

La declaratoria di dissesto si configura come un istituto giuridico che, in quanto volto al ripristino delle condizioni per una piena funzionalità della amministrazione, appare preordinato alla tutela di interessi primari correlati al buon andamento ed alla continuità dell’azione amministrativa nonché al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 310 del 14 dicembre 2012, Pres. Tabbita, Rel. Agliocchi

Commento – Le deliberazioni gemelle rese dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti vanno ad inscriversi nel novero delle pronunce rese dalla giurisprudenza contabile in materia di dissesto degli Enti locali in virtù delle specifiche competenze intestate alle Sezioni Regionali dapprima dal D.Lgs. n. 149/2011 e, più di recente, dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in L. n. 213/2012 (cfr. ex multis Sez. Piemonte, Del. n. 260/2012).
In disparte la questione di massima sollevata in ordine ai rapporti tra la procedura di dissesto c.d. guidato e quella c.d. di predissesto – esitata nella deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2013 della Sezione delle Autonomie – le pronunce in esame offrono spunti interessanti in ordine all’istituto disciplinato dall’art. 244 Tuel, alla sua natura giuridica, alle condizioni legittimanti la relativa deliberazione nonché alle finalità sottese all’istituto medesimo.
Facendo applicazione delle coordinate interpretative rese sul punto anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), la Sezione evidenzia la natura vincolata della dichiarazione di dissesto cui sono estranei profili di discrezionalità pura ma che, più rettamente, può considerarsi espressione di discrezionalità tecnica in quanto tale conseguente ad un accertamento condotto secondo norme e tecniche proprie della contabilità pubblica.

In questa prospettiva di interesse si appalesano, altresì, le considerazioni svolte in relazione ai presupposti positivizzati dall’art. 244 Tuel ed ai criteri alla stregua dei quali procedere al loro accertamento.
Nell’evidenziare che trattasi di presupposti alternativi, con specifico riguardo alla c.d. incapacità funzionale si rileva come, ai fini della individuazione dei servizi e delle funzioni indispensabili richiamati dalla norma, possa farsi riferimento, quanto ai primi, all’art. 37 comma 3 lett. h) D.Lgs. n. 504/1992 a mente del quale sono tali “i servizi che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità” e quanto alle seconde, nelle more dell’emanazione della Carte delle Autonomie, al disposto di cui all’art. 21 comma 3 Legge n. 42/2009.
Sotto altro profilo, e con riguardo all’accertamento dello stato di insolvenza quale presupposto ulteriore ed alternativo previsto dall’art. 244 Tuel, si sottolinea come questo possa ritenersi insussistente solo all’esito di un giudizio positivo in ordine alla sostenibilità finanziaria delle passività da effettuarsi alla stregua di una valutazione in concreto circa la capacità della amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio.
Tale accertamento, se del caso, può essere condotto valorizzando gli indici sintomatici evocati dalla Sezione delle Autonomie nella nota deliberazione n. 2/2012/AUT (squilibrio nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili, crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazione di tesoreria, ingenti debiti fuori bilancio, sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese).
In ogni caso, anche attraverso la disamina degli effetti giuridici che conseguono alla dichiarazione di dissesto, la Sezione – nel rilevarne la doverosità onde scongiurare i rischi di involuzione finanziaria tipici di un ente decotto – ravvisa nella declaratoria medesima l’incipit di un processo gestionale di risanamento correlato,al ripristino degli equilibri di bilancio e di cassa quale condizione indefettibile, in via mediata, per la piena funzionalità della amministrazione e per la erogazione di servizi in favore della collettività.

Valeria Franchi*

* Magistrato della Corte dei conti

Testo completo dell’articolo


Stampa articolo