I chiarimenti del giudice contabile in materia di vincoli sugli introti derivanti dall’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1 del 21 dicembre 2018 – Presidente Buscema, relatori Ferone e Provvidera

A margine

La questione controversa – La questione di massima rimessa al vaglio della Sezione delle Autonomie attiene al rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal codice della strada, per gli introiti derivanti dall’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità.

L’analisi della Corte chiarisce se, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei suddetti proventi, da versare, secondo le previsioni di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, a favore dell’ente proprietario della strada, sia corretto detrarre le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, quelle successive relative alla riscossione della sanzione, e quelle relative al personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno.

La deliberazione – La Sezione ricorda che l’art. 142 del codice della strada stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento e all’ente da cui dipende l’organo accertatore.

Il codice prevede che gli enti indicati all’art. 142, comma 12-bis, destinino le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei suddetti proventi alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

L’art. 208 del medesimo decreto stabilisce, altresì, che gli introiti dei provvedimenti sanzionatori stradali accertati da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni, sono soggetti ad un ulteriore vincolo di destinazione, relativo alla metà dell’importo iscritto a bilancio dell’ente. Di tale importo dimezzato:

  • almeno il 25% va destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente,
  • almeno un ulteriore 25% va finalizzato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale,
  • la restante quota dovrà finanziare le altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Chiarito ciò, la Corte sottolinea che il codice della strada introduce, all’art. 142, un criterio speciale di attribuzione e riparto dei proventi da sanzioni amministrative che si fonda, da un lato, sulle specifiche violazioni ivi contemplate (superamento dei limiti massimi di velocità) e, dall’altro, sulle peculiare modalità di accertamento (attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni).

Tale criterio sancisce, diversamente dal quanto previsto dall’art. 208, una doppia titolarità di attribuzione dei proventi indicati, che contempla sia l’ente di appartenenza dell’organo accertatore, che l’ente proprietario della strada sulla quale è stata rilevata la contravvenzione.

La ratio dei vincoli di destinazione posti da entrambi gli articoli è quella di individuare risorse per potenziare i servizi di sicurezza della circolazione stradale e di tutela delle connesse esigenze di incolumità pubblica, adottando tutte le misure idonee a tale scopo.

Rispetto alla “presunta” facoltà di detrazione delle spese indicate, prima di procedere al riparto dei proventi secondo le quote prescritte, la Corte sottolinea:

  1. di non ritenere condivisibile l’orientamento di alcune Sezioni regionali secondo cui sarebbero detraibili dai Comuni le spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all’accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché quelle successive relative alla riscossione della sanzione, in quanto l’intento, espresso dal legislatore nei lavori preparatori al nuovo codice della strada e nel punto 9.11.4 dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, considera le spese di accertamento incluse nella metà delle risorse percepite dall’ente da cui dipende l’organo accertatore;
  2. di non ritenere parimenti possibile, per via del vincolo di destinazione delle risorse, la detrazione, dalla quota stabilita per il potenziamento delle attività di polizia stradale, delle spese connesse a quella attività, salvo una specifica deroga (non presente nel caso di specie) espressamente prevista dalla legge; se così non fosse, infatti, si finirebbe per sottrarre, dalle risorse vincolate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento e quindi destinate alla copertura delle relative spese, proprio quelle spese alla cui copertura è finalizzato il vincolo sui proventi voluto dal legislatore.

Ma non è tutto, in quanto la Sezione delle Autonomie mette in evidenza anche i seguenti aspetti, utili ad inquadrare la questione dal punto di vista dei principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili:

  • le regole applicative esposte al punto 9.11.4 dell’All. 4/1, d.lgs. n. 118/2011, secondo cui “Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario” sono riferite al criterio di determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio prima dell’approvazione del rendiconto, vale a dire sulla base del risultato presunto, calcolato con i dati di preconsuntivo;
  • tali regole hanno lo scopo esclusivo di garantire la corretta rappresentazione in bilancio delle risorse vincolate a copertura di spese della medesima natura, e non possono assumere valenza ai fini della individuazione delle presunte quote di risorse da scorporare prima del riparto dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;
  • d’altra parte, la deduzione del FCDE non potrebbe costituire il puntuale criterio di quantificazione delle risorse da ripartire anche in ragione del fatto che l’accantonamento in bilancio di questo fondo è oggetto di monitoraggio e verifiche della sua congruità in corso e a fine esercizio, da cui può conseguire una rimodulazione dello stesso fondo. Inoltre, le poste residue, coperte dal FCDE nel corso dei successivi esercizi, possono essere riscosse così come essere cancellate, potendone conseguire una modifica della quantificazione del FCDE operata, in ipotesi, a distanza di tempo dal riparto dei proventi ed una rimodulazione del riparto stesso;
  • analogamente, dall’esempio n. 4 dell’Allegato 4.2, relativo ai criteri a cui informare l’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, non può dedursi un criterio di riduzione dell’importo che risponda a ragioni diverse da quelle di una corretta costruzione degli equilibri di bilancio, da realizzare attraverso una quantificazione delle risorse in funzione di una copertura che risulti credibile, sufficientemente sicura e non arbitraria delle spese vincolate ad esse correlate.

Tale ultima esigenza riguarda, allo stesso modo, entrambi gli enti destinatari per legge dei proventi da sanzioni, posto che:

  • tali entrate sono accertate con la notifica del verbale di contravvenzione e da quel momento l’importo della sanzione diviene esigibile;
  • in funzione di tale criterio di imputazione, entrambi gli enti dovranno iscrivere le poste attive operando l’accantonamento al FCDE, in modo da evitare che sia il solo ente accertatore, provvedendo al totale accantonamento sull’intero importo da ripartire, a subire una compressione eccessiva degli spazi di spesa di sua competenza;
  • il riparto fatto sulla base dei soli accertamenti sarà soggetto a successivi ricalcoli e compensazioni in funzione delle vicende successive alla fase dell’accertamento.

In ultima analisi, da quanto sopra consegue che, con riguardo ai proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento della violazione delle norme in materia di limiti di velocità, il riparto deve essere calcolato al lordo del FCDE, essendo obbligo specifico di ciascun ente titolare dei proventi, quello di iscrivere in bilancio le corrispondenti poste attive al netto dell’accantonamento in bilancio del FCDE.

Conclusioni – La Sezione delle Autonomie risolve la questione di massima sottopostale enunciando il seguente principio di diritto: “Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.”

Stefania Fabris


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