In sede di adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica, le amministrazioni devono utilizzare i modelli diramati dal Mef o quelli approvati dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti?

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aostadeliberazione n. 6 del 31 luglio 2019 – presidente Aloisio, relatore Vietti

A margine

Il caso – La Sezione valdostana è richiesta di fornire indicazioni in ordine alla documentazione che deve esserle trasmessa unitamente alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 175/2016, precisando se:

a) debbano essere inviate le schede predisposte dagli enti sui modelli resi disponibili dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e finanze, nell’apposito applicativo denominato “Partecipazioni”, oppure

b) se debba essere utilizzato il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR, chiarendo, in questo secondo caso, le modalità di calcolo del fatturato.

Il parere – La Sezione ricorda che l’art. 20 del TUSP sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette (c.d. “revisione ordinaria”).

I piani di razionalizzazione periodica, corredati da apposita relazione tecnica, vanno adottati qualora, all’esito dell’analisi effettuata, vengano in rilievo le fattispecie di cui al comma 2, lettere da a) a g), dell’art. 20 del TUSP.

I piani vanno quindi trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del dl n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e resi disponibili alla struttura di cui all’art. 15 del TUSP e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente (art. 20, co. 3, d.lgs. n. 175/2016).

Rispetto al format da utilizzare, la Sezione osserva che, il TUSP, fatto salvo il disposto di cui all’art. 15, comma 4 (che affida all’apposita struttura costituita presso il MEF le valutazione in ordine alle modalità e ai termini entro i quali inviare gli atti), non contiene alcuna disposizione di dettaglio.

La materia risulta quindi regolata dalle autonome determinazioni dei soggetti competenti per legge ad effettuare le verifiche sui piani (ovvero struttura di monitoraggio del MEF e Corte dei conti).

In proposito, va ricordato che, al Mef spettano poteri di indirizzo, controllo e monitoraggio sull’attuazione del d.lgs. n. 175/2016, con l’obiettivo di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica; alla Corte dei conti compete invece il controllo esterno sul sistema delle esternalizzazioni, incentrato sulla verifica dell’impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti partecipanti/controllanti (così deliberazione 23/SEZ/AUT/2018/FRG, recante “Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2018”).

Detto ciò, la Sezione mette in evidenza che, a seguito della sottoscrizione, in data 25 maggio 2016, del “Protocollo di intesa per l’acquisizione unitaria dei dati anagrafici e contabili relativi agli organismi partecipati e successivo invio ai sistemi conoscitivi della Corte dei conti”, tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Corte dei conti, sono state adottate, in data 21 novembre 2018, specifiche “Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti” concernenti la “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs. n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 dl n. 90/2014”.

Queste Linee guida, all’allegato n. 3, precisano:

1. il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell’art. 20, co. 1, del TUSP, che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione;

2. lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società, oggetto di analisi, nel quadro degli adempimenti prescritti dal TUSP.

Le Linee guida prevedono, inoltre, che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e controllo.

In questo scenario, è intervenuta tuttavia anche la Sezione delle autonomie, la quale, con deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22, ha adottato ulteriori, apposite “Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016”.

L’adozione di questi nuovi modelli standard da parte del giudice contabile persegue la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico degli Enti locali ed è preordinata ad agevolare la compilazione dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo.

Fatte queste premesse, la Sezione valdostana chiarisce che:

a) il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviarle è quello “standard” predisposto dalla Sezione delle autonomie, al fine di agevolare la rispettiva attività di controllo (ancorché lo stesso sia solo “suggerito” e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività);

b) il singolo Ente dovrebbe, quindi, dapprima compilare tale modello e successivamente le schede contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo modello si configura come ausilio alla compilazione delle seconde).

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del fatturato conseguito dalle società partecipate nell’ultimo triennio, la Sezione fa presente che il perimetro di tale nozione è già stato oggetto di valutazione da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna.

Con deliberazione 28 marzo 2017, n. 54, il giudice emiliano ha precisato che, specie in relazione all’art. 2425 del codice civile, il termine fatturato, utilizzato dal legislatore, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche.

Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 del cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell’attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell’impresa.

Tale interpretazione, che si differenzia dal “valore della produzione”, di cui all’intera lettera A dell’art. 2425 cod. civ., e dal “volume d’affari ai fini dell’IVA”, ex art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, risulta la più aderente alla ratio legis, la cui finalità è di indurre le pubbliche amministrazioni ad effettuare operazioni di razionalizzazione delle partecipate che presentino ridotte dimensioni economiche.

Inoltre, questo orientamento trova pratica attuazione nelle menzionate “Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti”, le quali prevedono appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all’area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata.

Ove la tipologia di attività rientri nelleAttività produttive di beni e servizi”, che rappresenta la fattispecie più ricorrente in relazione alle partecipazioni degli Enti locali, le Linee guida indicano le seguenti voci di conto economico rilevanti (ex art. 2425 codice civile) per la determinazione del fatturato:

A1) Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;

A5) Altri ricavi e proventi (con la precisazione che, qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste fornendo altresì le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione).

Ne consegue che, in occasione della compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, titolato “Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica”, il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata “Attività produttive di beni e servizi”, deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5).

E nell’apposito riquadro della medesima sezione, ove è richiesto diIndicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti”, dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio.

Stefania Fabris


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