Il limite transitorio parametrato alla spesa storica del 2013 va applicato a tutte le società a controllo pubblico.

Corte conti, sezione regionale di controllo per la Liguria,deliberazione n. 29 del 27 marzo 2020Presidente Viola, relatore Addesso

A margine

Un Comune chiede di conoscere l’avviso del giudice contabile in ordine alla disciplina dei compensi degli amministratori di società a totale partecipazione pubblica diverse da quelle contemplate all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012.

Occorre ricordare che la misura del compenso degli amministratori delle società a controllo pubblico è oggi regolata dall’art 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP)

Il TUSP prevede, in particolare, che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, vengano definiti appositi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione di tali società (1).

Per ciascuna fascia dovrà essere determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere i 240.000 euro annui lordi.

Fintanto che il decreto non venga adottato, resteranno in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013” (2).

La richiesta di parere fa seguito ai dubbi interpretativi sorti in merito all’attuale formulazione dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 derivante dagli interventi di modifica/abrogazione operati dal TUSP.

Nella sua versione originaria questa norma:

a) al comma 4, si riferiva alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che avessero conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato (società cd “strumentali”);

b) al comma 5 estendeva alle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (ad es. alle società che erogano servizi pubblici locali) la disciplina del comma 4. Questa disposizione è stata però oggetto di un intervento abrogativo ad opera dell’art. 28, comma 1, del medesimo TUSP e pertanto non viene più richiamata dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016, ponendo problemi di carattere applicativo.

La deliberazione

La Sezione ligure è richiesta di chiarire se il limite ai compensi collegato alla spesa storica del 2013 si applichi anche agli amministratori delle altre società a totale partecipazione pubblica, in passato espressamente previsti dal comma 5 dell’art 4 del d.l. n. 95/2012, e, in caso affermativo, di precisare se sia possibile o meno, in presenza di una significativa evoluzione nella configurazione della società rispetto all’esercizio 2013, rideterminare in aumento il compenso attribuibile, comunque nel rispetto dei vincoli fissati dalla vigente normativa.

Il giudice osserva che, a seguito dell’intervento abrogativo/modificativo del TUSP, all’art. 4 del d.l. n. 95/2012 è scomparso il riferimento alla tipologia di società ed è rimasta esclusivamente l’indicazione del limite dei compensi degli amministratori, che non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Questa disciplina è destinata ad essere sostituita da un nuovo sistema di determinazione dei compensi, fondato non più sul costo storico di un dato esercizio, ma sulla dimensione quali-qualitativa della struttura societaria, e, quindi, sulla diversa complessità degli incarichi dell’organo di amministrazione.

Il nuovo sistema, peraltro, verrà applicato a tutte le società a controllo pubblico, ivi comprese quelle a totale partecipazione pubblica che non abbiano carattere strumentale ovvero a quelle deputate all’erogazione di servizi pubblici locali e di servizi all’utenza.

Sulla nozione di “società a controllo pubblico” ai fini dell’applicazione del TUSP, hanno già a avuto modo di esprimersi le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, le quali hanno statuito che “la fattispecie di “società a controllo pubblico” è integrata allorché una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art 2359 c.c.”, principio, questo, che non subisce deroghe o limitazione in relazione all’oggetto sociale o all’attività erogata dalla società (Cfr. deliberazione n. 11/2019)

Considerato, quindi, che l’art. 11 del TUSP si applica a tutte le società a controllo pubblico (ivi comprese quelle a partecipazione pubblica totalitaria cui si riferiva il comma 5 del citato art. 4), pure la disciplina transitoria contemplata nel comma 7 del medesimo art. 11 non può non ricomprendere anche tali società.

Il rinvio operato dal TUSP all’art. 4, co. 4, del d.l. n. 95/2012 va pertanto inteso come circoscritto unicamente al parametro di determinazione del compenso previsto dalla previgente disciplina, senza che rilevi l’originaria distinzione soggettiva tra il comma 4 ed il comma 5 della precedente versione dello stesso art. 4.

In conclusione, l’attuale formulazione della norma non consente di individuare una sottocategoria di società a controllo pubblico a cui non applicare la disciplina transitoria.

Questo perché le modifiche/abrogazioni apportate dall’art. 28 del TUSP al d.l. 95/2012 non determinano alcun vuoto normativo con riferimento a talune tipologie di società, ma, al contrario, unificano, in un’unica previsione, il trattamento dei compensi che, peraltro, già appariva identico per le società strumentali e per le altre società a partecipazione pubblica totalitaria.

Quanto alla possibilità di incrementare i compensi degli amministratori a fronte di nuovi/maggiori incarichi rispetto al 2013, la Sezione ribadisce la tassatività del limite della spesa storica stabilito dal d.l. n. 95/2012, trattandosi di limite preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, che non può ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge.

Pertanto, nemmeno in caso di assegnazione di nuove competenze alla società partecipata, sarà possibile aumentare i compensi degli amministratori: il rapporto che li lega alla società non è, infatti, riconducibile né ad un contratto d’opera né ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ma ad un “rapporto di tipo societario”, con conseguente disponibilità e rinunciabilità del compenso e piena legittimità di ogni previsione statutaria restrittiva sul punto (cfr. Sezione reg. di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 10/2018 e Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 1545/2017).

Di contro, ove mancasse il parametro di riferimento alla spesa storica del 2013, ad esempio per rinuncia al corrispettivo da parte dell’amministratore all’epoca in carica, si potrà derogare al limite di legge:

  • considerando, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo col vincolo della “stretta necessarietà”;
  • contenendo il compenso nei limiti massimi di legge, attualmente fissati dal TUSP in euro 240.000;
  • tenendo conto dei criteri di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica (così Sezione reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 31/PAR/2018).

Stefania Fabris

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(1) Si ricorda che il decreto ministeriale relativo alla “Determinazione del limite dei compensi massimi da corrispondere ai componenti degli organi sociali nonché ai dirigenti e ai dipendenti delle società a controllo pubblico” è a tutt’oggi all’esame della Conferenza unificata ai fini dell’intesa da sancire ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016.

La relativa trattazione è stata rinviata più volte a partire dal mese di giugno del 2019 e, da ultimo, nel corso della seduta della Conferenza tenutasi il 7 novembre 2019.

(2) Giova rammentare che con orientamento del 10 giugno 2019, la Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, ha chiarito che la soglia fissata dal d.l. n. 95/2012 si applica agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP, e non soltanto alle “società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato”.

Tale avviso trova riscontro nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 100/2017, contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, in cui si precisa che “i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le società a controllo pubblico”.


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