I piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possono legittimamente essere aggiornati a fronte di normative sopravvenute che modifichino le competenze dell’ente

Corte dei conti, sezione controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2016Presidente f.f. Pieroni, relatore Patumi


Il quesito

La richiesta di parere riguarda la possibilità, per una Provincia, di modificare il  piano operativo (già approvato) di razionalizzazione delle partecipazioni, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore.

Nel caso di specie, il Piano, previsto dall’art. 1, co. 612 della L. n. 190/2014, è stato approvato con riserva di procedere ald eventuali modifiche una volta delineatosi con maggior chiarezza il quadro delle attribuzioni di funzioni e deleghe previsto dal legislatore regionale in favore delle province.


La deliberazione

La Provincia istante precisa di avere previsto la dismissione della partecipazione in una società avente come finalità l’organizzazione e la gestione di eventi fieristici e, più in generale, l’attività di promozione nel settore economico-produttivo e in quello del turismo.

Entrata in seguito in vigore la legge regionale che assegna alle province le funzioni in materia di turismo, l’Ente domanda se sia possibile ritorare sui propri prassi, modificando il Piano al fine del mantenimento di una partecipazione ora ritenuta strategica per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Dopo aver dettagliatamente ricostruito il quadro normativo che impone anche agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, la Corte sottolinea che, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore statale, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie può essere aggiornato a fronte di normative sopravvenute che modifichino le competenze dell’ente … e ciò allo scopo di meglio contestualizzarlo.

La Corte fa quindi presente che compete al singolo ente l’accertamento della concreta sussistenza dei presupposti che legittimano il mantenimento della partecipazione societaria  e, in particolare, l’indispensabilità della stessa al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

Tale indispensabilità dovrà essere ovviamente essere adeguatamente motivata, non essendo  sufficiente, a tal fine, l’acquisita competenza, da parte della provincia, in materia di turismo.

Stefania Fabris

 

 


Stampa articolo