Il trattamento economico contrattualmente determinato per i dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o, comunque, conferito dall’Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Conte dei conti, sez. giurisdizionale per la Puglia, sentenza 31 luglio 2019 n. 501 – Presidente Orefice, Relatore Quarato
A margine
Il procuratore regionale della Corte dei conti contesta al responsabile del Settore economico finanziario e al Segretario di un Comune, il danno arrecato all’ente a seguito dei compensi professionali erogati al medesimo responsabile di settore, in contemporanea pendenza di incarico apicale presso l’ente locale, per lo svolgimento, in qualità di libero professionista, di attività di difesa in giudizio del Comune per il recupero di somme che la ditta incaricata non aveva versato all’ente a titolo di ICI per gli anni dal 2000 al 2005.
In particolare il dirigente, ben conscio del conflitto di interesse, non avrebbe apposto il parere di regolarità contabile sulla delibera di conferimento dell’incarico e si sarebbe auto-liquidato il compenso mentre il segretario nulla avrebbe obiettato a tutela della corretta e proficua gestione del denaro pubblico, esprimendo più di un parere favorevole all’affidamento dell’incarico in questione.
Per tali ragioni la procura chiede la condanna di entrambi i convenuti al pagamento, in solido, della somma complessiva di euro 163.991,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
La sentenza- La Corte dei conti accoglie le censure mosse dalla procura richiamando l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 il quale, recependo quanto già previsto dal d.lgs. n. 29 del 1993, ha rafforzato il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o, comunque, conferito dall’Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Pertanto, risulta in primo luogo violato il principio di onnicomprensività della retribuzione, svolgendo, seppur in part-time, il convenuto l’incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 2 del d.lgs n. 267 de 2000 del Settore economico finanziario del Comune.
Infatti, la rappresentanza dell’ente avanti alle Commissioni tributarie rientra appieno tra i compiti istituzionali affidati al dirigente con il decreto sindacale di nomina, con ciò smentendo tutte le eccezioni opposte circa la legittimità dell’affidamento dell’incarico professionale in esame. Né vi è prova che l’Amministrazione non fosse in grado di provvedervi per l’eccessivo carico di lavoro, meramente enunciato dal convenuto.
Si evidenzia pertanto che, per l’attività in questione, al dirigente non spettava alcun compenso.
Quanto alla previsione di cui all’art. 15 comma 2 bis (ora comma 2, sexies) del d.lgs n. 546 del 1992, secondo cui “Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto”, non vi è dubbio, che la liquidazione delle spese di difesa avvenga nei confronti dell’Amministrazione risultata vittoriosa nel giudizio tributario, e non già nei confronti del soggetto che la rappresenta.
Sulla questione, l’ARAN (RAL 1660) ha chiarito che, per l’attività di difesa avanti alle Commissioni tributarie, ai funzionari può essere riconosciuta un’integrazione dell’indennità di risultato oppure una diversa forma di incentivazione, a condizione che sussista al riguardo uno specifico intervento di regolazione nell’ambito della contrattazione integrativa.
Nel caso di specie, non vi è stato alcun iter contrattuale per forme integrative di incentivi al personale, bensì vi è stato l’affidamento al dirigente responsabile del settore finanziario di due incarichi esterni di rappresentanza del Comune avanti alle Commissioni tributarie, in palese violazione di legge.
Sicché il compenso che è stato erogato al dirigente, nella veste di professionista esterno, rappresenta certamente un’indebita spesa sostenuta dal Comune.
Il danno risarcibile ammonta a complessivi euro 163.991,74. Responsabili in solido di tale indebita spesa risultano entrambi i convenuti a titolo di dolo. Il dirigente, per una quota parte pari al 70 % della somma indebitamente erogata, per aver scientemente lucrato il compenso per la difesa del Comune, pur nella piena consapevolezza di aver assunto l’obbligo di svolgere tale attività in veste di dirigente responsabile del settore finanziario.
Il Segretario generale dell’ente, per una quota parte pari al 30 % della somma indebitamente erogata, per il ruolo rivestito di garante della legittimità dell’azione amministrativa del Comune, che nulla ha obiettato a tutela della corretta e proficua gestione del denaro pubblico, esprimendo più di un parere favorevole per l’affidamento dell’incarico in questione e provvedendo ad impegnare e liquidare il compenso de quo.