Sussiste responsabilità erariale del Responsabile dell’area amministrativa di un Comune per aver espresso, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 2000, parere favorevole all’adozione di una deliberazione di Giunta avente ad oggetto l’illegittimo conferimento dell’incarico di Direttore Generale. Il suddetto parere è del tutto differente  rispetto al “visto” di cui all’art. 151 D.Lgs. n. 267/00, poiché non può essere limitato all’aspetto formale, anche in relazione alla circostanza che l’estensore ne risponde, ai sensi del 3° comma del citato art. 49, in via contabile.

Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sentenza 4 dicembre 2012, n. 562. Pres. Pezzella, Est. Briguori

Commento: La sezione Toscana, nella fattispecie sottoposta a giudizio, ha rilevato la responsabilità del dirigente comunale responsabile dell’area amministrativa per aver espresso parere di regolarità tecnica favorevole ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla deliberazione di Giunta di affidamento dell’incarico di Direttore Generale ad un soggetto munito del solo diploma di maturità e non anche del diploma di laurea o di altro titolo equipollente e per non aver mai svolto attività amministrativa in una Pubblica Amministrazione. Secondo la sezione l’illegittimità di tale deliberazione doveva essere evidente al dirigente essendo in contrasto non solo con la normativa nazionale in materia di incarichi dirigenziali (artt. 19 e 28 D.Lgs. n. 165/2001), ma anche con il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici.

I giudici toscani ritengono che la responsabilità dell’incarico non possa ricadere solo sul Sindaco ed i componenti della Giunta atteso che il Responsabile dell’area amministrativa, in ragione delle specifiche funzioni attribuitegli dall’ordinamento,  è tenuto a rendere un parere idoneo ad orientare l’esito del procedimento.

Con la previsione del citato art. 49, che statuisce espressamente la responsabilità amministrativa e contabile per i pareri resi, il legislatore ha infatti ritenuto i pareri di regolarità tecnica e contabile rilevanti nel procedimento di adozione dei provvedimenti degli organi dell’ente locale, sebbene gli stessi non abbiano natura vincolata.

La sezione ha inoltre evidenziato che il parere di regolarità tecnica è del tutto differente rispetto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000, non essendo limitato ad un aspetto meramente formale come il citato visto. Inoltre, secondo i giudici contabili, sarebbe illogico ed in contrasto con le funzioni riconosciute dall’ordinamento ai dirigenti ovvero ai responsabili dei servizi attribuire una delicata funzione consultiva senza riconoscere contestualmente una responsabilità.

Sezione_Giurisdizionale_Toscana_562_2012

A cura di Adriano Gribaudo*

* Magistrato della Corte dei conti


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