La previsione del comma 12 dell’articolo 3, della Legge n. 56/2019 non incide sulla disciplina della retribuibilità dei compensi dei commissari di concorso ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in quanto gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico vanno gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, essendo i primi conferiti, ad ogni effetto di legge, in ragione dell’ufficio ricoperto.

Conseguentemente, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetta il compenso per l’attività di presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso.

Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 440 del 18 dicembre 2019, Presidente Riolo, Estensore Gallo

A margine

Un Sindaco presenta alla Corte dei conti alcuni quesiti sull’interpretazione dell’art. 3 della Legge n. 56/2019 in materia di compensi per la partecipazione di dipendenti pubblici alle commissioni di concorso.

In particolare chiede:

  1. se l’entrata in vigore della Legge citata presupponga necessariamente l’adozione del Decreto Ministeriale attuativo;
  2. se, come previsto dal comma 14 dell’art. 3 della Legge n. 56/2019 per il personale dirigenziale, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, privi di qualifica dirigenziale, banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, può essere riconosciuto il compenso per l’attività di presidente, di membro o di segretario di una commissione di concorso, oppure, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione previsto dal comma 12, dell’art. 3, della legge richiamata, il legislatore ha voluto introdurre un divieto di remunerazione in quanto tali incarichi, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, rientrano nelle funzioni dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico;
  3. indicazioni applicative di tale disciplina alla figura del Segretario Comunale componente di commissioni di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella presso cui presta servizio come titolare.

Il parere – Con riferimento al primo quesito la Corte dei conti risponde negativamente dato che il decreto attuativo di cui al c. 15 dell’art. 3 della Legge n. 56/2019, riguarda le modalità di istituzione e di gestione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni di concorso e che in sua assenza, “le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge”.

– Per il secondo quesito, la Corte ricorda che il comma 12 dell’art. 3, della Legge n. 56/2019 stabilisce che: “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.”

La disposizione non si riferisce all’aspetto retributivo degli incarichi considerati, ma statuisce che gli stessi si intendono conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto rispondendo alla necessità di una espressa previsione normativa in tal senso, stante il disposto dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 laddove stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.

Il comma 12 dell’art. 3, nel considerare gli incarichi in argomento conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto, implicitamente distingue gli stessi dagli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ossia dagli incarichi esterni di cui all’art. 53, commi 7 e ss, del D. Lgs. n. 165/2001 per i quali sono previste specifiche verifiche ai fini dell’autorizzazione.

Ritiene, pertanto, il Collegio che il comma 12 dell’art. 3, lungi dall’escludere ogni compenso per gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso, ha voluto, stante il disposto dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, qualificare espressamente gli incarichi in questione, anche nell’ipotesi in cui si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza (salva in tal caso l’autorizzazione), come incarichi conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto. Tale interpretazione trova immediata conferma nel successivo comma 13 dello stesso articolo 3, che disciplina proprio l’aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato (…), nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali.

In linea con l’interpretazione della non esclusione dei compensi per gli incarichi in argomento è anche il disposto del comma 14 dello stesso articolo 3 della L. n. 56/2019 laddove stabilisce “Fermo restando il limite di cui all’art. 23- ter del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la disciplina di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego”, escludendo, quindi, l’applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento.

Una diversa e più restrittiva lettura della disciplina contenuta nel comma 12 e nel comma 14 dell’art. 3 della L n. 56/2019, tendente ad affermare la possibilità di compensare gli incarichi in questione soltanto per il personale dirigente, oltre che presentare innegabili profili di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale, contrasterebbe con lo stesso impianto dell’art. 3 che, nell’evidente presupposto della retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, al comma 13, addirittura l’aggiornamento dei compensi.

In sostanza, la previsione del comma 12 dell’articolo 3, della Legge n. 56/2019, non incide sulla disciplina della retribuibilità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in quanto gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego vanno gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, essendo i primi conferiti, ad ogni effetto di legge, in ragione dell’ufficio ricoperto.

Conseguentemente, al secondo quesito la Corte risponde nel senso che ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetti il compenso per l’attività di presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso.

– Infine, per quanto riguarda il terzo quesito, la Sezione ritiene che la partecipazione di un segretario comunale ad una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego non costituisca un caso speciale e che, quindi, le conclusioni su esposte si applichino anche per la figura del Segretario comunale.

di Simonetta Fabris


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