La Sezione giurisdizionale per la Campania ha evidenziato come, in caso di illegittimo affidamento di un incarico professionale esterno l’intero esborso debba essere qualificato come dannoso.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza 30 luglio 2013, n. 982 – Presidente: Santoro, relatore: Di Benedetto.

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La sentenza

Le condizioni normative per il conferimento di incarichi professionali esterni devono coesistere ed essere oggettivamente sussistenti. Il rispetto di esse è presupposto di liceità della spesa sostenuta per remunerare il consulente; ne deriva che la violazione della disciplina qualifica come dannoso per l’erario l’esborso conseguente.

La fattispecie in esame ha ad oggetto la proroga di un incarico consulenziale, proroga da considerare illegittima e, in quanto comportante spesa, anche dannosa, giacché le consulenze esterne devono avere natura temporanea e, conseguentemente, una scadenza assolutamente predeterminata e non ampliabile.

La responsabilità è imputata a titolo di colpa grave, in quanto il Collegio ha ritenuto non vi fossero elementi sufficienti per affermare il dolo del responsabile, ad integrare il quale sarebbe stata necessaria la prova della volontà consapevole del soggetto di violare gli obblighi nascenti dal rapporto di servizio con la P.A. e, dunque, di arrecare alla medesima un danno ingiusto. Dal mancato riconoscimento del dolo consegue che il convenuto non è condannato in solido con gli altri soggetti riconosciuti responsabili (già condannati a seguito di altro giudizio per il medesimo fatto).

Breve commento

La pronuncia conferma l’estremo rigore che la Corte dei conti costantemente evidenzia nel giudicare gli incarichi professionali esterni affidati in violazione della normativa e dei principi giurisprudenziali.

Di particolare rilievo l’affermazione secondo la quale, da tale mancato rispetto deriva la qualifica di dannoso per l’erario del conseguente esborso; ciò, preclude  alla Sezione giurisdizionale la possibilità di valutare gli eventuali vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata (la c.d. “compensatio lucri cum damno“), dalla quale potrebbe conseguire una quantificazione del danno inferiore al compenso erogato. L’Organo giudicante, inoltre, non ha proceduto ad esercitare il potere riduttivo dell’addebito.

Occorre altresì sottolineare come, tra le diverse violazioni del dettato normativo rilevate dal Collegio, vi sia la mancata trasmissione dell’atto di affidamento della consulenza, ai revisori dei conti dell’ente locale.

Per un eventuale approfondimento degli incarichi incarichi professionali esterni si segnalano, su questa rivista i seguenti articoli:  Con la legge di stabilità 2013 nuovi vincoli per le consulenze e le collaborazioni esterne (di Giuseppe Panassidi), Conferimento di incarichi di consulenza. Presupposti di legittimità, inosservanza e conseguenze sul piano erariale  e Responsabilità del dipendente in ipotesi di incarichi esterni non autorizzati (entrambi di Adriano Gribaudo), Incarico professionale esterno o appalto di servizi? I limiti alla discrezionalità dell’ente locale nella scelta (dello scrivente) e Incarico professionale esterno o appalto di servizi? I limiti alla discrezionalità dell’ente locale nella scelta (di Antonello Accadia).

Riccardo Patumi, magistrato della Corte dei conti.

 


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