Vanno incluse nel perimetro del consolidamento, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo amministrazione pubblica (fattispecie di società affidataria della gestione del servizio idrico integrato).

Corte dei conti, sezione controllo per il Piemonte, deliberazione n. 19 del 2 febbraio 2018, Pres. Polito – Rel. Cucuzza

In vista della redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017, un Comune individua il proprio gruppo di amministrazione pubblica e delimita il perimetro del consolidamento inserendovi, in applicazione del punto 3.1 del principio applicato del bilancio armonizzato (allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011), la società affidataria della gestione del servizio idrico integrato, in quanto “società in house a prescindere dalla quota di partecipazione”.

Non ritenendo la società di rientrare nel perimetro del consolidamento, il Comune domanda alla Corte dei conti di pronunciarsi in ordine all’interpretazione del richiamato punto 3.1 introdotto dal D.M. 11 agosto 2017.

A margine

La Corte ricorda che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, le amministrazioni pubbliche devono predisporre due elenchi distinti: il primo relativo agli organismi, enti e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; il secondo comprendente gli organismi, enti e società che, facenti parte del gruppo, sono compresi anche nel perimetro del consolidamento.

Non tutte le entità comprese nel primo elenco, infatti, confluiscono anche nel secondo, dovendo essere escluse le componenti del gruppo considerate irrilevanti o per le quali risulti impossibile reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Ai sensi del d.lgs. n. 118 e dell’allegato 4/4, il gruppo amministrazione pubblica comprende gli organismi strumentali (in quanto dotati di autonomia contabile, ma privi di autonoma personalità giuridica rispetto all’amministrazione pubblica), gli enti strumentali (in quanto dotati di autonoma personalità giuridica), sia controllati che partecipati, e le società, sia controllate che partecipate.

Rispetto alle società, la norma include nel gruppo tutte le partecipazioni detenute dalla regione o dall’ente locale, a prescindere dalla consistenza della propria partecipazione, nel caso in cui la società partecipata sia una società a partecipazione pubblica totalitaria che risulti affidataria diretta di un servizio pubblico locale (paragrafo 2, punto 3.2, allegato 4/4).

Redatto l’elenco del G.A.P., il comune deve procedere ad una valutazione discrezionale “di rilevanza e significatività” per selezionare, all’interno del gruppo, quelle entità che confluiscono nel perimetro del consolidamento.

In questo contesto, con D.M. del 11.8.2017, il MEF ha aggiornato gli allegati del d.lgs. 118/2011, intervenendo sulle soglie numeriche di rilevanza, ed introducendo, al paragrafo 3 dell’allegato 4/4, l’espressa previsione che “a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”.

Pertanto, a decorrere dal bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, vanno incluse nel perimetro del consolidamento: le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

Tale ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all’origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall’ente.

Conclusioni

Se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento.

Ciò vale anche nel caso in cui l’affidamento diretto non sia stato effettuato dall’ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (ad esempio da un’autorità di ambito territoriale ottimale), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base al paragrafo 2 dell’allegato 4/4, così come modificato dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica.

Stefania Fabris


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