Anche per le aziende speciali valgono i limiti per i compensi degli amministratori stabiliti dal dl 78/2010

Corte dei conti, sezione controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 224 del 10 novembre 2016, presidente Frittella, relatore Luberti

A margine

Un comune richiede l’avviso della Corte relativamente alla possibilità di riconoscere un’indennità ovvero una retribuzione ai componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale che gestisce le farmacie comunali.

La Sezione rammenta che l’art.  6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”.

La norma è stata successivamente oggetto di interpretazione autentica ad opera del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5: il legislatore ha precisato che il carattere onorifico della partecipazione va previsto per i soli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori stessi.

Ricordato ciò, la disposizione in argomento comprende nel proprio ampio ambito applicativo sia i soggetti che utilizzano risorse proprie degli enti pubblici, che quelli che, più occasionalmente, usufruiscono di contribuzioni, comunque qualificate, a carico delle finanze pubbliche. Non si applica invece:

1) agli enti pubblici in senso stretto atteso che, a mente del medesimo art. 6, co. 2, terzo periodo del dl n. 78/2010 “Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”;

2) agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Nessun dubbio si è mai posto nella giurisprudenza consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti circa l’applicabilità della norma alle aziende speciali.

In relazione alle medesime, infatti, è riscontrabile quella dipendenza finanziaria che giustifica l’applicabilità della norma, attesa la riconducibilità alle risorse pubblicistiche quantomeno del conferimento del capitale di dotazione iniziale e delle eventuali attribuzioni correlate all’erogazione di prestazioni sociali in favore dell’utenza, in base a tariffe di norma inferiori a quelle di mercato.

Nel caso di specie, e sempre che sia già prevista, sarà quindi possibile, nei confronti dei componenti del Cda dell’azienda, la sola erogazione di gettoni di presenza in misura non superiore a trenta euro, esclusa ogni altra forma di retribuzione o indennità.

Stefania Fabris


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