IN POCHE PAROLE …

Previa approvazione del rendiconto, l’Ente locale può destinare la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione al finanziamento di spese correnti, aventi carattere non permanente, per il mantenimento di minori presso strutture protette, comunque nel rispetto del tassativo ordine di priorità stabilito dalla legge.

Corte dei conti, Sez. regionale per la Lombardia, deliberazione n. 155 del 14 giugno 2024 – Presidente Buccarelli, relatore Genua

Il quesito – Un Comune domanda alla Corte se sia possibile utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per far fronte alle spese di collocamento di alcuni minori presso comunità protette.

Secondo l’Ente istante, si tratta di oneri che:

  • rientrano nella categoria delle “spese correnti a carattere non permanente” di cui all’art. 187, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000;
  • sono del tutto estranei alla propria disponibilità valutativa, essendo il Comune tenuto a sopportarli in esecuzione di decisioni dell’Autorità giudiziaria, sulla base di contingenze non prevedibili, nemmeno in termini temporali, non potendo determinare a priori la durata del collocamento dei minori in comunità.

Il parere – La Sezione ricorda che il Tuel distingue contabilmente l’avanzo di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

L’art. 187, co. 2, del Tuel, ed il principio contabile applicato della competenza finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, consentono l’utilizzo della quota libera dell’avanzo dell’esercizio precedente, attraverso un provvedimento di variazione di bilancio, previa approvazione del rendiconto, per una serie di finalità indicate in ordine di priorità, ovvero:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti”.

Tali finalità risultano accomunate dai connotati della estemporaneità e dell’assenza di continuità nel tempo (Cfr. Sez. reg. contr. Lazio, del. n. 83/2019/PAR).

Infatti, in taluni casi le spese in questione nascono dalla gestione di fatto (come i debiti fuori bilancio), o da situazioni che presentano carattere di urgenza (come il finanziamento di investimenti che non possono subire interruzioni). Ed è proprio per tale ragione, che la copertura di siffatte voci di spesa può essere garantita mediante l’utilizzo dell’avanzo disponibile dell’esercizio precedente, risorsa altrettanto connotata da aleatorietà e mancanza di certezza anche nel quantum fino al momento dell’approvazione del relativo rendiconto.

Ricordato ciò, la Corte osserva che l’attuale quadro normativo limita la discrezionalità dell’amministrazione nell’utilizzo della quota libera dell’avanzo, fissando un vincolo nel fine e un tassativo ordine di priorità al quale l’ente è tenuto ad attenersi per preservare, in prima istanza, gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria.

Conclusioni

Nel merito del quesito, il giudice evidenzia che:

  • la spesa per prestazioni sociali ha senza dubbio natura di spesa corrente esaurendo la propria utilità nell’esercizio finanziario nel quale viene sostenuta;
  • solo se si trattasse di spese “non permanenti”, sporadiche, impreviste, o che -per natura- si determinano una tantum, la relativa copertura potrebbe avvenire mediante applicazione dell’avanzo libero, voce di entrata connotata a sua volta da incertezza nell’an e nel quantum (Sez. reg. contr. Lazio, del. n. 83/2019/PAR).

Per quel che concerne i costi di mantenimento di minori posti a carico dei comuni in forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa, la giurisprudenza contabile ha già affermato che tali spese non sono fisse né costanti nel tempo, e sono escluse dalla disponibilità valutativa del Comune, il quale è tenuto a sopportarle comunque a fronte dell’ordine giudiziale, ovvero al ricorrere dei presupposti di necessità in qualunque tempo questi intervengano (Sez. reg. contr. Lazio, del. n. 83/2019/PAR).

Questi oneri presentano quindi i connotati di estemporaneità e imprevedibilità che costituiscono “fattori qualificanti delle spese elencate all’art. 187, co. 2, del Tuel, per la cui copertura è ammesso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero (Sez. reg. contr. Basilicata n. 35/2022/PAR).

La titolarità della funzione amministrativa del servizio sociale e il protrarsi nel tempo del collocamento presso la struttura protetta non sono, infatti, elementi sufficienti ad attribuire alle spese in questione il carattere della certezza che consentirebbe di qualificarle come spese permanenti; ciò in ragione dell’aleatorietà che lo sviluppo del percorso assistenziale della singola persona può subire.

Ne deriva che l’ente locale può applicare l’avanzo libero definitivamente accertato per la copertura di spese correnti a carattere non permanente derivanti dal mantenimento di minori presso strutture protette, però, con le seguenti avvertenze:

  • la copertura potrà avvenire solo se non risulti necessario utilizzare questa grandezza per far fronte, prioritariamente, a debiti fuori bilancio, a misure di salvaguardia degli equilibri, o a spese di investimento;
  • trattandosi di una propria “funzione fondamentale”, l’utilizzo dell’avanzo disponibile andrebbe considerato quale extrema ratio, prediligendo il più possibile l’allocazione preventiva delle risorse necessarie a realizzare fini sociali, in ossequio al principio contabile della programmazione di bilancio, e previa analisi e valutazione del contesto socio-economico di riferimento.

Stefania Fabris


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