L’erogazione dell’anticipo del prezzo è strettamente legata all’esecuzione del contratto di appalto, e non può essere considerata un prestito all’appaltatore da contabilizzare come una concessione di crediti o in partita di giro
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 67 del 15 giugno 2020, – Presidente Polito, relatore Alesiani
Il quesito – Un ente locale domanda di conoscere le modalità per contabilizzare correttamente, in bilancio, l’anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall’art. 35, co. 18, del d.lgs. n. 50/2016, oggi estesa anche ai contratti pluriennali di servizi e forniture.
Il parere – Com’è noto l’art. 35, co. 18, del d.lgs. n. 50/2016, dispone che l’appaltatore ha diritto a ricevere un’anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, “entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione”, a condizione che sia effettivamente iniziata “la prestazione”, e che sia costituita una fidejussione pari all’importo corrisposto, maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell’arco temporale programmato per l’adempimento.
Originariamente, tale disposizione si riferiva soltanto agli appalti di lavori; l’art. 1, co. 20, lett. g), n. 3, del dl n. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”), convertito dalla L. n. 55/2019, ha esteso l’applicazione dell’istituto anche agli appalti di servizi e forniture.
Inoltre, a seguito della emergenza epidemiologica da Covid-2019, l’applicabilità dell’anticipazione del prezzo è stata ulteriormente ampliata dall’art. 91, co. 2, del dl n. 18/2020, estendendone l’operatività anche ai casi di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, co. 8, del codice.
L’art. 207 del dl n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha infine previsto che l’anticipazione contrattuale potrà essere elevata dal 20% al 30% anche per le procedure in corso al 19 maggio 2020 oltre che per le nuove gare fino al 30 giugno 2021 “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.
Il giudice contabile osserva che la “ratio” dell’anticipazione del prezzo mira a “consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziare necessarie a dare avvio al cantiere, e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario” (cfr., così, Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici).
L’istituto deve essere collocato nell’ambito della fase dell’esecuzione del contratto posto che l’anticipazione del prezzo deve essere calcolata “sul valore del contratto di appalto”, e non sul “valore stimato” ed è in parte assimilabile a quello dall’acconto sul prezzo.
L’anticipazione costituisce vero e proprio diritto dell’appaltatore ed un correlativo obbligo dell’Amministrazione, che deve quindi corrisponderla.
Poiché si tratta di pagamento dovuto, non è necessario che l’anticipazione venga formalmente richiesta costituendo un vero e proprio diritto soggettivo dell’appaltatore che pertiene alla fase di esecuzione del contratto (Cfr. Corte dei conti, Sezione del controllo, 3 luglio 1986, n. 1677 e Tar Puglia – Bari, sent. n. 4236/2003).
Tuttavia, per la effettiva corresponsione, occorre comunque la collaborazione dell’appaltatore, il quale resta tenuto a prestare la garanzia richiesta, in mancanza della quale, l’anticipazione non potrà concretamente essere pagata.
L’anticipazione, peraltro, potrà essere liquidata soltanto qualora sussistano gli elementi di identificazione dell’opera (o del lavoro pubblico): in altri termini dovranno essere puntualmente determinati l’oggetto, il prezzo e i limiti temporali del negozio (Cfr. Corte dei conti, Sezione del controllo, 3 luglio 1986, n. 1677).
Dalla collocazione dell’istituto nella fase dell’esecuzione del contratto, con assimilazione all’acconto sul prezzo, non può che derivare la conseguenza che l’anticipazione va contabilizzata in contabilità finanziaria come un acconto in conto lavori, servizi o forniture, imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce, e, più precisamente:
- al Titolo II della spesa in caso di appalto di lavori;
- al Titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi;
in ogni caso, in coerenza con la natura di spesa di investimento o corrente dello specifico intervento, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi.
Conclusioni – Si deve escludere che l’anticipazione del prezzo costituisca un prestito all’appaltatore da contabilizzare come una concessione di crediti o in partita di giro trattandosi di una somma di denaro versata come anticipo sul prezzo di acquisto di un lavoro/bene/ servizio.
Anche dal punto di vista fiscale, e in particolare ai fini IVA, risulta evidente che l’erogazione dell’anticipo è strettamente legata all’esecuzione del contratto di appalto, e non può essere considerata un prestito all’appaltatore, ma un acconto in conto lavori, servizi o forniture, da contabilizzare con imputazione agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce.
Tale contabilizzazione è l’effetto diretto di un’obbligazione prevista direttamente dalla legge ovvero dall’art. 35, co. 18, del d.lgs. n. 50/2016 determinando la necessità, per la Stazione Appaltante, di procedere ad una più attenta attività di programmazione complessiva dei propri acquisti, in modo da garantire il corretto appostamento in bilancio delle eventuali anticipazioni.
Questa interpretazione trova conferma nelle recenti previsioni dell’art. 207 del dl n. 34/2020, secondo cui l’anticipazione contrattuale può essere elevata dal 20% al 30% anche per le procedure in corso al 19 maggio 2020 oltre che per le nuove gare fino al 30 giugno 2021 “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.
Stefania Fabris