Il divieto, a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell’amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l’attività prestata da tali soggetti sia svolta … direttamente in favore dell’Amministrazione Pubblica. Risulta, invece, esclusa dal divieto, l’attività svolta in favore dei cittadini, seppure quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’ente.

Corte dei conti, Sez. Reg. controllo per la Lombardia, deliberazione 89/2013, 14 marzo 2013, Pres. Nicola Mastropasqua, Est. Alessandro Napoli

_89/2013/PAR

Commento – La Corte dei conti viene chiamata a pronunciarsi, per la prima volta,  in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (c.d. “spending review”), secondo il quale “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”.

La pronuncia è coraggiosa, in quanto, inaspettatamente, fornisce un’interpretazione che non si ferma al significato che sembrerebbe doversi evincere dalla prima lettura della norma. All’indomani dell’entrata in vigore della legge sulla “spending review”, infatti, si era data per scontata l’applicabilità del divieto a carico di tutti gli enti di diritto privato rientranti nelle categorie indicate, i quali forniscono servizi a favore dell’Amministrazione, senza distinguere tra quelli svolti direttamente in favore di quest’ultima e quelli rivolti alla cittadinanza, quale esercizio di finalità dell’ente pubblico (in quanto, comunque servizi resi a favore dell’Amministrazione).

La linea di pensiero indicata dal Collegio lombardo, invece, nell’interpretare restrittivamente l’inciso relativo alla fornitura “di servizi a favore dell’amministrazione”, lega l’applicabilità del divieto al fruitore immediato del servizio reso.

Ne consegue la “sopravvivenza” di molti soggetti, tra i quali le pro loco, i quali di frequente sono, allo stesso tempo, beneficiari di contributi pubblici ,nonché legati ad enti locali da convenzioni, in virtù delle quali sono impegnati a prestare servizi in favore della comunità amministrata.

Per capire se i soggetti indicati siano legittimati o meno a ricevere contributi pubblici, occorre esaminare le convenzioni concretamente stipulate da questi ultimi con gli enti locali: il divieto opera solo se il fruitore sia direttamente l’ente pubblico.

  Riccardo Patumi* * magistrato della Corte dei conti     .


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