Sussiste responsabilità erariale per danno all’immagine del Comune di un agente di polizia locale per un episodio di concussione consistito nell’aver preteso una somma di denaro da una automobilista responsabile di una violazione al codice della strada al fine di non dare corso alle segnalazioni di legge in ordine alla prescritta decurtazione dei punti sulla patente di guida.

 La nuova normativa anticorruzione (art. 1, comma 62 della legge 06/11/2012, n. 190 [1]) che ha introdotto una presunzione relativa in ordine all’ammontare del danno all’immagine cagionato in conseguenza di un reato contro l’Amministrazione non ha determinato alcuna trasformazione della responsabilità per danno all’immagine in fattispecie tipizzata sanzionatoria.

La normativa in questione ha natura di previsione di diritto sostanziale non applicabile in via retroattiva.


Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sentenza 23 gennaio 2013, n. 17. Pres. Galtieri, Est. Canu.

Commento – Nella fattispecie sottoposta a giudizio la Sezione Lombardia condanna un agente di polizia locale al risarcimento del danno all’immagine cagionato al Comune di appartenenza a seguito della realizzazione di una condotta concussiva definita in sede penale con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.  Si è trattato di un episodio in cui l’agente, nel corso della propria attività volta alla contestazione di infrazioni al codice della strada rilevate tramite apparecchiatura tele laser, accertato il superamento dei  limiti massimi di velocità da parte di una automobilista, induceva quest’ultima a corrispondergli brevi manu l’importo della sanzione amministrativa secondo la non più prescritta procedura della conciliazione, con la promessa di evitarle in tal modo la prescritta decurtazione dei punti sulla patente.

I giudici lombardi hanno avuto modo di chiarire che la novella del 2012 non risulta aver mutato la natura della responsabilità per lesione dell’immagine dell’Amministrazione pubblica, che non ha assunto una connotazione sanzionatoria restando una responsabilità prettamente risarcitoria. Secondo la Sezione, infatti, occorre considerare che il legislatore persiste nel definire quello all’immagine come un danno e ammette che la misura dello stesso, pur presuntivamente quantificabile come indicato nella norma, possa essere oggetto di prova contraria. In ragione di ciò la previsione legislativa risulta essere incompatibile con una presunta natura sanzionatoria della responsabilità in questione. In conclusione la nuova normativa risulta aver unicamente introdotto una presunzione iuris tantum, vincibile con prova contraria, al fine di semplificare il procedimento di determinazione del quantum senza aver inciso sugli elementi strutturali dell’illecito fonte di danno e sulla natura della responsabilità.

La sezione nell’affrontare la vicenda ha ritenuto, inoltre, che la nuova normativa anticorruzione, che indica il quantum del danno all’immagine in via presuntiva in un importo pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita, ha natura di previsione di diritto sostanziale non applicabile a fatti compiuti prima dell’entrata in vigore della legge.

Nella fattispecie concreta ha pertanto ritenuto di poter quantificare il danno all’immagine sulla base di un diverso criterio di riferimento rappresentato dallo stipendio mensile spettante al dipendente autore dell’illecito.

Lombardia 17-2013

Adriano Gribaudo*

* Magistrato della Corte dei conti

 


[1] All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: «1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla  commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.


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