Con l’introduzione dell’armonizzazione contabile, l’ente locale – anche dopo il 30 novembre – ha comunque a disposizione una serie di strumenti che rendono manovrabile la gestione finanziaria, proprio tenuto conto della dinamicità dell’ambiente esterno, sulla base di quanto stabilito dall’art. 175 del D.Lgs. 267/2000.

Fondo di riserva – Un primo strumento di flessibilità è sicuramente costituito dai prelievi dal fondo di riserva, possibili fino al 31 dicembre, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. E’ chiaro che tale possibilità risente dei limiti di tale accantonamento prudenziale ma anche della circostanza che lo stesso fondo di riserva può essere stato utilizzato (tenuto conto che le eventuali reintegrazioni non possono comunque intaccare il limite massimo rapportato alle spese correnti inizialmente previste a bilancio).

Variazioni – Un secondo strumento di flessibilità è poi costituito dalle variazioni di bilancio, che possono essere adottate ai sensi del comma 3 proprio dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, la cui adozione non è eccezionalmente preclusa alla data del 30 novembre, in forza di una specifica previsione di legge.

Dopo il termine del 30 novembre e fino al 31 dicembre, è possibile, anzitutto, l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa. In questo caso, non ci sono effetti sugli equilibri di bilancio e l’inserimento delle partite avviene in coerenza con il vincolo di destinazione impresso alle risorse ottenute, quindi con un margine di discrezionalità tendenzialmente contenuto.

In secondo luogo, possono essere istituite tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, al fine di consentirne la regolarizzazione e (considerando che non sono a destinazione vincolata) senza la possibilità di effettuarne l’allocazione in termini di spesa.

Ulteriormente, è possibile utilizzare le quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti, con un effetto espansivo sulla spesa iscritta (è il caso, ad esempio, del fondo rischi legali in relazione ad eventuali sentenze pervenute successivamente al 30 novembre).

In aggiunta, in coerenza con le logiche della competenza finanziaria potenziata, sono realizzabili le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate.

Altrettanto realizzabili nell’ultima frazione dell’anno sono poi le variazioni delle dotazioni di cassa, allo scopo di rimodulare gli stanziamenti del primo esercizio del bilancio approvato (rispetto al triennio), rispetto al quale il documento programmatico contiene le previsioni di cassa.

Modifiche di esigibilità – Tra gli strumenti di manovra, poi, vi sono le modifiche di esigibilità di competenza dirigenziale, finalizzate a variare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Particolarmente rilevanti, in proposito, si presentano le variazioni legate alla realizzazione delle opere pubbliche che, dopo il 31 dicembre, devono essere gestite nella logica e prospettiva del riaccertamento (eventualmente parziale).

Modifiche al PEG – L’ultimo strumento, infine, è costituito dalle variazioni al piano esecutivo di gestione, di competenza dell’organo esecutivo, che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno e che, pertanto, non sono utilizzabili fino al 31 dicembre.


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