E’ illegittima la normativa statale che sottrae alla programmazione triennale delle autonomie territoriali (nella fattispecie della  Regione Sardegna) una cospicua quantità di risorse, irragionevolmente incoerente con il fisiologico finanziamento delle funzioni regionali.

Il superiore interesse alla realizzazione dell’equilibrio della finanza pubblica allargata trova il suo limite nella correlata esigenza di sana gestione finanziaria dell’ente che vi è soggetto e – con riguardo alle autonomie territoriali –  nell’esigenza di garantire adeguatamente il finanziamento delle funzioni assegnate. 

I   trasferimenti statali alle autonomie territoriali devono essere determinati sulla base dei seguenti principi:  1)  dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica; 2) funzioni effettivamente esercitate e relativi oneri; 3)svantaggi strutturali permanenti; livelli di reddito pro capite; 4) valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici nel medesimo arco temporale; 5) finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato esige la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto delle «regole di bilancio numeriche» così definite dall’Unione europea, per cui le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici devono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (sentenza n. 252 del 2015).

Corte costituzionale, sentenza 21 novembre 2018 -11 gennaio 2019, n. 6. Pres. Giorgio LATTANZI – Rel. Aldo CAROSI

La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell’accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse determinate secondo i principi richiamati nella motivazione della pronuncia.


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