E’ illegittima la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non è stato depositato anche il Piano degli indicatori e dei risultati attesi fra i documenti a disposizione dei consiglieri.

Anche nel nuovo ordinamento, disciplinato dal TUEL del 2000, che prevede la regolamentazione del funzionamento del consiglio da parte di ciascun comune (art. 38 TUEL n. 267/2000), come nel precedente regolato dall’art.  125 del  r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, il periodo di tempo fissato dal regolamento comunale tra convocazione e adunanza non può comprendere  il giorno della consegna dell’avviso di convocazione né quello dell’adunanza (Cons. Stato, Sez. I, parere 7 febbraio 2014, n. 461; Cons. Stato, Sez. I, parere 22 gennaio 2010, n. 228).

Non possono essere accolte doglianze di violazioni formali delle regole sui termini di convocazione del consiglio e di deposito dei documenti  ai fini della presentazione di emendamenti alle proposte iscritte all’ordine del giorno della seduta, in mancanza della prova di violazione delle prerogative dei consiglieri comunali.

TAR per la Calabria, Sez. I, sentenza 20 luglio 2017, n. 1156Pres. ff. Giovanni Iannini –  Est. Francesco Tallaro.

A margine

Il caso – Consiglieri di minoranza impugnano la convocazione del consiglio e le deliberazioni assunte nella seduta, eccependo il mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento comunale per la convocazione, altre violazioni formali delle regole di funzionamento dell’organo e il mancato deposito, unitamente al bilancio di previsione, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

La norma. Ai sensi dell’art. 18-bis del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118,  gli enti locali devono allegare il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo. Tale obbligo è stato introdotto dall’esercizio 2016, come specificato dal D.M. 22 dicembre 2015, emanato allo scopo di fornire gli schemi unitari per la redazione del documento, che è uno strumento di  programmazione degli enti locali finalizzato a rendere comparabili i bilanci (principio contabile 2/1 sulla programmazione)

La sentenza – Il TAR, mentre , privilegiando un approccio sostanziale, non accoglie le eccezioni relative alle violazioni formali per non avere i ricorrenti dimostrato la lesione delle loro prerogative di consiglieri, ritiene fondata l’eccezione relativa al mancato deposito del Piano degli indicatori, indispensabile strumento per rendere comparabili i bilanci degli enti locali e, come tale, documento da mettere a disposizione dei consiglieri comunali chiamati a dare o negare l’approvazione al bilancio.

Il Giudice amministrativo respinge, invece, la tesi del Comune secondo cui questo documento andrebbe allegato al bilancio dopo la sua approvazione in modo che possa contenere anche le modifiche conseguenti agli emendamenti approvati nel corso della seduta, e sostiene, al contrario, che, in considerazione della sua funzione, il Piano degli indicatori debba accompagnare tutto l’iter del bilancio  sin dal progetto.

Giuseppe Panassidi

 


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