Le Faq dell’IFEL relative all’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato forniscono utili indicazioni in ordine alle modalità di contabilizzazione dei movimenti relativi all’applicazione dello split payment, introdotto (anche per gli enti locali) dalla Legge di Stabilità 2015.

A tale scopo, assume preliminarmente importanza la distinzione tra lo split payment in ambito istituzionale (nel quale il pagamento deve essere eseguito specificamente con la periodicità definita) e lo split payment in ambito commerciale (nel quale il debito per l’Iva non pagata al fornitore deve essere portata nella liquidazione periodica).

Rispetto allo split payment istituzionale, l’IFEL suggerisce il ricorso alle “partite di giro”, posto che ritiene corretto procedere, all’atto della liquidazione della fattura, all’iscrizione di un accertamento (in compensazione del mandato emesso nel sistema principale del bilancio) e di un corrispondente impegno dell’ambito dei servizi per conto terzi.

Tali movimenti, più specificamente, devono essere imputati, rispettivamente, al capitolo “Altre ritenute n.a.c.” (codice E. 9.01.01.99.999) ed al “Versamento di altre ritenute n.a.c.” (codice U. 7.01.01.99.999).

Nel caso, invece, di split payment in ambito commerciale il trattamento contabile deve essere impostato diversamente, alla luce della differente soluzione (ai fini del versamento) individuata dal decreto attuativo emanato a gennaio 2015 (che prevede l’inserimento nell’ambito della liquidazione periodica dell’imposta).

In tale ipotesi, infatti, si suggerisce, in fase di liquidazione della spesa, di registrare tra le entrate correnti un accertamento pari all’importo IVA non versata al fornitore (nell’ambito della codifica E 3.05.99.99.999 relativa ad “Altre entrate correnti n.a.c.”), al fine di garantire la “chiusura” dell’impegno precedentemente assunto (anche in relazione ad investimenti).

Al momento del versamento dell’imposta, a seguito della liquidazione periodica, poi risulta necessario registrare un impegno tra le spese correnti per l’importo a debito sulla base del conteggio effettuato, da imputare al raggruppamento di bilancio denominato “IVA A DEBITO” (codice U 1.10.99.99.000).

In tale contesto, poi, è utile fare cenno altresì al caso, diverso dallo split payment, dell’applicazione del regime del “reverse charge”, in cui è capovolto l’ordinario sistema dell’IVA, nel quale colui che effettua una cessione di beni ovvero rende una prestazione di servizi è anche il debitore dell’imposta.

Operativamente e concretamente, tra l’altro, in questo particolare regime, il cedente/prestatore emette nei confronti del proprio cliente soggetto passivo, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, fattura senza addebito d’imposta (che deve essere inserita dall’ente in fase di “integrazione” del documento), riportando l’annotazione che trattasi di operazione in “inversione contabile”, con l’eventuale menzione della norma.

In relazione alla contabilizzazione delle operazioni in reverse charge, l’IFEL suggerisce agli enti di registrare, in fase di liquidazione, un accertamento tra le entrate correnti pari all’importo IVA non versata al fornitore (utilizzando il codice E 3.05.99.99.999 relativo alle “Altre entrate correnti n.a.c.), da compensare, nella fase monetaria, con il mandato emesso a fronte della quota di impegno relativa all’Iva nei confronti del fornitore.

In modo analogo al versamento periodico dello split “commerciale” anche in questa fattispecie, con riferimento alle liquidazioni da effettuare, è – infine – necessario registrare un impegno tra le spese correnti per l’importo a debito da versare, risultante dal conteggio periodico (a valere sulla codifica  U 1.10.99.99.000 relativa all’IVA A DEBITO).


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