Il 1° gennaio 2015 è stata una data cruciale per la generalità degli enti locali, in quanto, a partire da tale data, è stata prevista l’introduzione delle nuove regole dell’armonizzazione contabile (di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014) ed in particolare del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata (fanno eccezione gli enti che a titolo sperimentale hanno già applicato i nuovi criteri negli anni precedenti).
Tale criterio ha trovato inizialmente applicazione per gli impegni ed accertamenti assunti a partire dal 2015 ma deve essere riferito (al fine di garantire la necessaria coerenza al sistema contabile nel suo complesso) pure alle operazioni realizzate precedentemente, ossia fino al 31 dicembre 2014, confluite nell’ambito dei residui riportati in quest’ultimo rendiconto.
Allo scopo di realizzare tale operazione di “aggiornamento e revisione” dei residui, per renderli coerenti e corrispondenti al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, garantendo così la definitiva transizione al nuovo sistema contabile, gli enti locali sono stati chiamati a realizzare un’attività di riaccertamento straordinario dei residui.
Dall’operazione di riaccertamento straordinario possono scaturire rilevanti criticità rispetto alle quali il legislatore ha disciplinato puntualmente gli effetti e le modalità di gestione anche in chiave prospettica.
Il primo possibile effetto negativo, meno rilevante, è costituito dal cd. “disavanzo tecnico”, che si realizza qualora i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio.
Si tratta di un effetto tipico e peculiare conseguente all’introduzione del principio della competenza ed in particolare dell’elemento temporale che può determinare, rispetto all’imputazione originariamente effettuata, una reimputazione nella quale l’esigibilità delle poste passive precede l’esigibilità delle poste attive (complessivamente, però, computando la generalità delle poste queste ultime risultano prevalenti).
In tale ipotesi, la differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio ovvero costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi, con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla soma dei residui passivi reimputati. Tra l’altro, gli esercizi per cui è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
Il secondo possibile effetto negativo è rappresentato dal verificarsi di una situazione di maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, il cui trattamento e le cui modalità di copertura sono state definite con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 (a partire dalle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 modificate dalla L. 190/2014).
Quest’ultimo, si preoccupa di definire puntualmente il concetto e l’entità di tale fattispecie di maggiore disavanzo, che corrisponde:
- a) nell’ipotesi di risultato di amministrazione 2014 positivo, al valore negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario (tenuto conto degli accantonamenti e dei vincoli);
- b) nell’ipotesi di risultato di amministrazione 2014 già negativo, alla differenza tra quest’ultimo e la consistenza (parimenti negativa) del risultato di amministrazione disponibile a seguito del riaccertamento.
In quest’ultimo caso, ad evidenza, vi è una situazione di disavanzo già esistente, che non nasce dall’attività di riaccertamento straordinario svolta per la transizione al nuovo ordinamento contabile.
Ecco perché il ripiano, in questa ipotesi, per la quota già in precedenza maturata, deve avvenire seguendo le regole ordinarie, dettate dall’art. 188 del D.Lgs. 267/2000, che impongono l’immediata applicazione «all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto» ovvero, in alternativa, il ripiano «negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio».
Il maggiore disavanzo squisitamente derivante dal riaccertamento straordinario, invece, deve essere “coperto” sulla base di quanto stabilito dall’art. 3, comma 16 del D.Lgs. 118/2011, che prevede un riassorbimento «in non più di 30 esercizi a quote costanti».
Le modalità di recupero di tale disavanzo, in particolare, devono tempestivamente essere definite con delibera consiliare (assistita dal parere dell’organo di revisione economico-finanziario) non oltre i 45 giorni successivi alla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, indicando l’importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi fino al completo recupero.