Nel nuovo termine definito dall’art. 107 del  D.L. 18/2020  gli enti locali sono chiamati ad approvare, entro il prossimo 31 maggio, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2019, al fine di dare dimostrazione dei risultati conseguiti e della sussistenza delle condizioni di equilibrio.

L’adempimento di per sé si presenta ormai del tutto ricorrente e sistematico anche se, in relazione al ciclo di bilancio 2019, rilevano alcune significative novità di cui gli enti locali (ed i relativi revisori) devono tenere conto, che riguardano:

  1.  il fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve essere quantificato mediante il ricorso al metodo ordinario e non più al metodo semplificato, applicabile – per l’ultima volta – in relazione al ciclo di bilancio 2018;
  2.  l’impatto del D.M. 1.03.2019, correttivo del Principio contabile applicato n° 4/2, che ha inciso soprattutto sulle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) in relazione alla gestione degli investimenti;
  3.  l’impatto del D.M. 1.08.2019, correttivo sempre del Principio contabile applicato n° 4/2, che ha introdotto le nuove configurazioni di equilibrio, nuovi prospetti di dettaglio (in relazione alle poste accantonate, vincolate e destinate) ed ulteriori elementi informativi da rappresentare nella relazione sulla gestione;
  4.  la contabilità economico-patrimoniale semplificata per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i quali possono predisporre lo stato patrimoniale in modalità semplificata sulla base delle regole che sono state puntualmente definite nell’ambito del D.M. 11.11.2019.

Fondo crediti – Di particolare rilevanza si presenta la novità in ordine al fondo crediti di dubbia esigibilità, essendo necessario provvedere all’utilizzo del metodo ordinario per giungere alla quantificazione, senza la possibilità, come avvenuto in relazione al rendiconto 2018, di fare ricorso al metodo semplificato.

Tale evoluzione dovrebbe comportare l’obbligatorio incremento dell’accantonamento con la conseguente possibile formazione di maggiori disavanzi di amministrazione, in funzione del crescente assorbimento del risultato di amministrazione lordo (lett. A).

Proprio per gestire al meglio tale circostanza la L. 8/2020 ha previsto la possibilità di dare copertura finanziaria al disavanzo riveniente dal maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità mediante la ripartizione in un arco temporale di quindici anni a partire dal 2021.

Il recupero deve avvenire a partire dall’esercizio 2021 (e non 2020) ed occorre approvare un apposito piano (con parere dell’organo di revisione economico-finanziaria) entro 45 giorni dalla deliberazione del rendiconto, pena lo scioglimento dell’organo consiliare.

Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati.

Marco  Rossi, dottore commercialista in Genova, reviosre legale e di enti locli

 


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