Il deposito della relazione dell’organo di revisione sul rendiconto oltre i termini preclude una consapevole deliberazione in merito all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria del comune e costituisce un vulnus alle prerogative consigliari, con la conseguenza che la successiva delibera deve essere annullata. E’ quanto ha recentemente stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato (con la sentenza n° 3814/2018, vedi Moltocomuni del 7 luglio 2018) censurando così la deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo a causa del deposito della relazione dell’organo di controllo soltanto due giorni prima rispetto alla seduta programmata (rispetto ai venti di legge).

La pronuncia, peraltro, conferma il giudizio di primo grado, attivato da alcuni consiglieri comunali, che ha riscontrato il ritardo nella messa a disposizione di tale documento, con la conseguente violazione tanto dell’art. 227 del Tuel quanto delle disposizioni (specifiche dell’ente) dello statuto e del regolamento di contabilità.

Come noto, infatti, il riferimento legislativo stabilisce il termine del 30 aprile per l’approvazione del rendiconto, tenendo altresì conto – motivatamente – della relazione dell’organo di revisione che, pertanto, nella logica della norma, ha una fondamentale funzione di supporto alla consapevole assunzione della conseguente deliberazione, a maggior ragione che essa può/deve contenere rilievi e proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione.

Non si tratta, quindi, di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, con la conseguenza che la violazione è sostanziale e comporta l’illegittimità della delibera consiliare.

La pronuncia risulta molto puntuale ed è certamente coerente con le disposizioni di legge che governano (la formazione e) l’approvazione del rendiconto della gestione, sulla base di un iter che prevede (proprio per legge) una tempistica minimale di deposito della relazione dei revisori, che non può essere modificata, se non nella direzione dell’ampliamento, da parte del regolamento di contabilità.

Gli enti, quindi, devono prestare particolare attenzione anche a tale formalità, per garantire la regolare approvazione del documento nonostante la crescente complessità del documento di rendicontazione dopo l’armonizzazione contabile e l’insieme rilevanti di adempimenti posti a carico del servizio finanziario che, complessivamente, conducono sovente a sacrificare proprio i termini di deposito dei documenti richiesti.


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