IN POCHE PAROLE…
Il chiarimento del documento del 6.12.2023 dell’Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli enti locali.
Secondo l’Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli enti locali (documento del 6.12.2023) il richiamo di cui all’art. 204 TUEL in materia di indebitamento alla progettazione definitiva o esecutiva deve essere riferito ora ai livelli di progettazione espressamente indicati nel nuovo codice ovvero al progetto di fattibilità tecnico economica o a quello esecutivo.
Di conseguenza, laddove uno dei due risulti approvato nell’ambito del procedimento per il quale si contrae il contratto di mutuo, allora dovrà necessariamente essere indicato nell’ambito del contratto stesso., mentre il richiamo al progetto definitivo potrà trovare collocazione nel contratto di mutuo con riferimento ad opere alle quali continua ad applicarsi il D.Lgs. 50/2016 ovvero il D.Lgs. 163/2006.
Nell’atto di orientamento “in tema di clausole e condizioni per la stipula di contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 204, comma 2, lettera e), del TUEL” si intende superare il disallineamento formale tra l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e la formulazione consolidata dell’art. 204 TUEL.
A tale scopo, è sottolineato che il legislatore ha inteso operare un rinvio dinamico alla legislazione specifica relativa all’approvazione dei diversi livelli progettuali, evidenziando che il riferimento al progetto definitivo è da ricomprendere nel contratto solo se effettivamente dovuto (e quindi necessario).
Di conseguenza occorre ricondurre il richiamo dell’art. 204 ai nuovi livelli di progettazione dell’ultimo codice costituiti dal progetto di fattibilità tecnico-economica e dal progetto esecutivo, con la conseguenza che il contratto di mutuo dovrà riportare il documento eventualmente approvato.
Opportunamente il documento collega la condizione prevista dall’art. 204, comma 2, lettera e), del TUEL per il finanziamento degli investimenti che fa espresso riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica alle modalità (previste dal Principio n° 4/2) che consentono di contabilizzare la spesa di progettazione tra gli investimenti e di finanziarla con il debito.
Secondo tale previsione, infatti, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.
Con questo documento, in modo logico e del tutto condivisile, sono così coordinate due disposizioni che si sono disallineate per effetto dell’evoluzione normativa e che ora sono ricondotte (in via interpretativa) a coerenza, in attesa di un necessario aggiornamento normativo che non potrà non interessare anche il Principio contabile applicato n° 4/2 della contabilità finanziaria.
Marco Rossi