Il decreto correttivo del D.Lgs. 118/2011, recentemente approvato dal Governo, definisce il quadro attuativo dell’introduzione dell’armonizzazione contabile, destinata a realizzare una fondamentale “rivoluzione” nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Si partirà dal 1° gennaio 2015 però con gradualità: la nuova contabilità, infatti, affiancherà la contabilità di cui al D.Lgs. 267/2000 (e D.P.R. 194/1996) esclusivamente a fini conoscitivi, essendo mantenuta quest’ultima ai fini strettamente autorizzatori.
Come noto, si tratta di una riforma che reca moltissime novità, destinate ad incidere in modo del tutto significativo sul sistema contabile e di bilancio che saranno chiamati ad utilizzare gli enti locali.
Cambiano, infatti, gli schemi da impiegare, il principio di “competenza” da rispettare (che viene rafforzato e potenziato), la struttura dei documenti a cui fare riferimento, le modalità di raccordo tra la contabilità finanziaria ed economica nonché le modalità di rappresentazione dei risultati del gruppo pubblico locale con l’introduzione del “bilancio consolidato”.
Si tratta di un sistema, tra l’altro, che è stato oggetto di sperimentazione triennale da parte di un certo numero di enti, che sono significativamente cresciuti nel corso del 2014 per effetto delle scelte recate dalla L. 124/2013, che ha consentito di verificare l’effettivo impatto (anche operativo) delle novità e la necessità di introdurre modifiche ed aggiornamenti alla normativa ed ai principi contabili.
La soluzione prescelta per l’avvio (diversa rispetto a quella inizialmente ipotizzata di transizione definitiva ed integrale al 1° gennaio 2015 al nuovo sistema contabile) tende a conciliare l’esigenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze di partire rapidamente con la nuova impostazione per fruire dei benefici attesi (anche di carattere informativo) e le difficoltà degli enti di “importare” la nuova contabilità con le criticità che ne conseguono.
La “via di mezzo” costituisce, pertanto, l’approccio morbido accolto destinato a garantire che tutte le amministrazioni locali (a prescindere dall’adesione – del tutto volontaria – alla sperimentazione) inizino ad entrare nell’ottica e nella prospettiva del nuovo ordinamento contabile, utile non solo rispetto agli operatori dei servizi finanziari ma anche rispetto agli operatori degli altri settori (in particolare gli uffici tecnici), considerando altresì il rilevante impatto che ne consegue.
Con il vantaggio che la nuova contabilità avrà rilievo soltanto conoscitivo e non strettamente autorizzatorio, ed il correlato beneficio di assicurare un avvicinamento progressivo, garantendo congiuntamente una maggiore flessibilità nell’implementazione effettiva.
Considerando la decorrenza individuata, però, gli enti dovranno prepararsi comunque per tempo per arrivare “attrezzati” all’appuntamento che, per quanto esclusivamente conoscitivo, presenta indubbiamente alcune complessità che dovranno essere efficacemente affrontate e risolte.