Il rilascio del visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria comporta un effettivo controllo contabile dell’atto da parte del responsabile del servizio finanziario e non può essere sostituito con una dicitura a stampa apposta in via preventiva dal responsabile del servizio.
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 6 dicembre 2017, n. 29230. Pres. G. Napoletano. Rel. E. Bochetich
A margine
Fatto – Il responsabile del servizio finanziario di un piccolo comune impugna il provvedimento di licenziamento motivato con la mancata apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su un numero ragguardevole di determinazioni di spesa. L’interessato sostiene, in particolare, che sia stato sufficiente apporre la dicitura a stampa non seguita dalla sua firma, generata dalla procedura informatica e seguita dall’indicazione sempre a stampa del suo nominativo quale ragioniere capo. A sostegno della tesi difensiva, richiama, fra l’altro, l’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 1993, secondo cui “… l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile“.
Sentenza – Di diverso avviso della ricorrente è stata nel giudizio di merito la Corte distrettuale di Genova (sentenza n 410/2015), secondo cui, con la modalità seguita, le determinazioni non erano state di fatto soggette al controllo ex post del ragioniere, essendo già predisposte con l’apposizione della dicitura a stampa ancor prima della sottoposizione delle stesse al responsabile dell’area contabile per l’apposizione del visto. In altri termini, non venivano controllate, come avrebbero dovuto essere, dal titolare della funzione, il ragioniere capo, dopo la loro adozione.
La Suprema Corte non accoglie i rilievi formulati dalla ricorrente in quanto attinenti a censure di merito e non a violazioni di legge e come tali non proponibile nel giudizio in cassazione e rigetta il ricorso condannando la dipendente anche al pagamento delle spese. In sostanza, gli “Ermellini” addebitano alla ricorrente di non avere contestato “al giudice di merito di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia bensì di aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi di una determinata fattispecie”. Con la conseguenza che “Tale censura comporta un giudizio non già di diritto, bensì di fatto, eventualmente impugnabile sotto il profilo del vizio di motivazione. Sotto questo ultimo aspetto (che, peraltro, non è stato invocato dalla ricorrente), la sentenza si presenta, comunque, immune da vizi logico-formali, essendosi dato ampiamente ed esaustivamente conto del procedimento osservato nel Comune di ) per attestare la regolarità contabile delle determine“.
Detto in soldoni, per la Cassazione la ricorrente avrebbe dovuto sottoporre i rilievi formulati in questo giudizio al giudice di merito e, non avendolo fatto, si è preclusa questa possibilità.
Valutazione – In considerazione delle conclusioni della Cassazione che rigetta i rileievi della ricorrente in quanto non attinenti a violazioni di legge ma al merito, non resta che riferirsi, per commentare la decisone, alla motivazione della Corte di appello di Genova. Il Giudice di merito nella sentenza n. 410 del 2015 ha implicitamente confermato la natura di controllo finanziario sulle determinazioni di spesa dell’attestazione di copertura finanziaria, ben chiarita in più pronunce dalla Corte di conti. Il giudice contabile ha precisato, infatti, che l’attestazione del responsabile del servizio finanziario coincide sostanzialmente con il controllo finanziario, in cui egli deve verificare la copertura finanziaria, confrontando l’impegno di spesa con lo stanziamento contenuto nello specifico capitolo o intervento del bilancio di previsione; la corretta imputazione dell’impegno rispetto all’oggetto del capitolo di spesa; che non si siano fatte variazioni di bilancio non autorizzate, oltre la scontata competenza dell’organo che ha emesso il provvedimento. Mentre il parere o visto di regolarità contabile si configura come un vero e proprio controllo di legittimità della spesa rispetto alla legge e alle altre fonti normative (fra le altre, Corte dei conti, Sezione giur. per la Regione siciliana, sentenza n. 1058/2011).
E’ pur vero che l’art. 39 del d.lgs 39, allora vigente, dava la possibilità di sostituire la firma con l’indicazione a stampa sul documento prodotto dai sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile della ragioneria, ma resta l’irregolarità commessa dal responsabile del servizio finanziario, palesata in modo incontrovertibile dalla procedura informatica, del momento dell’apposizione dell’attestazione stessa. Questa, infatti, avrebbe dovuto essere rilasciata (anche se attraverso il sistema informatico) non ex ante la formazione dell’atto ma dopo la sua adozione da parte del responsabile del servizio, in modo da consentire al ragioniere di sostenere, con maggiore possibilità di successo, di avere realmente effettuato il controllo finanziario previsto dagli articoli 151 e 153 del TUEL n. 267 del 2000 sulle determinazioni di spesa assunte dai responsabili di servizio e da cui dipende la loro efficacia.
Conclusioni – Il visto di regolarità attestante la copertura finanziaria da apporre sulle determinazioni di impegno di spesa è di esclusiva competenza del responsabile del servizio finanziario o di ragioneria, consiste in un controllo finanziario e non può esaurirsi in una mera formalità da demandare alla procedura di gestione del flusso automatizzato delle determinazioni.