IN POCHE PAROLE…

Non è possibile superare i tetti di spesa stabiliti, neppure in caso di necessità straordinarie, con particolare attenzione al rispetto dei limiti per le assunzioni a tempo determinato e flessibili. Le capacità assunzionali sono legate alla sostenibilità finanziaria degli enti, con regole più stringenti per quelli non virtuosi.

Sono consentite deroghe solo in casi specifici, come per il personale legato al PNRR o servizi essenziali, ma solo se  esplicitamente previste dalla normativa.


Gli enti non possono superare il tetto di spesa per le assunzioni di personale. Il costo delle assunzioni di personale a tempo determinato ex articolo 110 TUEL entra nel tetto di spesa del personale ed in quello per il salario accessorio, mentre gli oneri per l’assegno ad personam non entrano nel tetto del salario accessorio. Sono queste le più recenti indicazioni delle sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti in tema di oneri per le assunzioni di personale.

In premessa si deve ricordare che le capacità assunzionali sono attualmente disciplinate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e sono, per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, determinate sulla base della cd sostenibilità finanziaria, cioè sulla base del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, così da consentire agli enti “virtuosi” di aumentare il numero dei dipendenti. Mentre agli altri enti locali si applica il tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni. A partire dal 2025 gli enti cd virtuosi potranno aumentare la propria spesa di personale a condizione di restare nel tetto di virtuosità fissato dalla normativa, senza dovere rispettare anche il tetto di una percentuale di aumento della analoga spesa del 2018. E gli enti cd non virtuosi dovranno restare nel tetto del 30% dei risparmi dei cessati.

La proposta di legge di bilancio 2025 presentata dal Governo prevede che gli enti locali con più di 20 dipendenti debbano per il prossimo anno limitare le proprie assunzioni al 75% del risparmio dei dipendenti cessati. Su questa scelta è molto probabile una correzione da parte del Parlamento.

Per le assunzioni flessibili gli enti locali devono rispettare il tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 o, in mancanza, il calcolo si fa sulla spesa sostenuta allo stesso titolo mediamente nel triennio 2007/2009.

Il tetto di spesa per le assunzioni 

Il tetto di spesa per le assunzioni non può essere superato, neppure in presenza di esigenze straordinarie dell’ente. E’ quanto la chiarito la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria n. 178/2024.

Leggiamo che: “per legittimare un provvedimento di assunzione a tempo indeterminato, non è sufficiente prospettare il medesimo, come dichiara il Comune istante, alla stregua di misura di  efficientamento gestionale (potenzialmente) in grado di incrementare le entrate derivanti dal servizio al quale il nuovo dipendente verrebbe assegnato e rendere  così progressivamente possibile l’ottenimento di un rapporto spesa di personale/entrate correnti conforme al valore-soglia di riferimento. Ed invero, i vincoli e gli obblighi imposti dalla norma in questione, come specificati in base al relativo decreto ministeriale di attuazione, hanno carattere immediatamente cogente, nel senso che devono osservati puntualmente in tutti gli esercizi in cui si procede ad assunzioni e non solo in un’ottica meramente programmatica”.

Di conseguenza, “il piano tenore letterale delle nuove disposizioni in questione non lascia spazio all’ammissione di eccezioni in fase applicativa che non trovino riscontro in espresse previsioni normative (com’è per esempio quella introdotta con l’art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126). Diversamente, si creerebbe un conflitto con lo spirito delle nuove disposizioni che, se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti”.

Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili

Le amministrazioni locali possono aumentare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili del 2009 solamente se ciò è indispensabile per garantire la possibilità di erogazione di servizi pubblici essenziali e le deroghe fissate dal legislatore non sono suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna n. 119/2024.

Viene ricordato che “i limiti quantitativi alla spesa introdotti dall’art. 9, c. 28, si inseriscono in un più generale disegno volto ad arginare l’utilizzo indiscriminato di contratti di tipo flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l’insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione”. Ci viene ricordato che la sezione autonomie della Corte dei conti, con  deliberazione n. 15/2018, ha consentito di aumentare la “spesa storica irrisoria”, in particolare da parte dei piccoli comuni.

Vengono, infine, ricordate le deroghe dettate dal legislatore:

  • art. 22, c. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 per “il personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”;
  • art. 1, c. 200, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 per il personale necessario a garantire la erogazione del servizio sociale professionale;
  • art. 1, c. 801, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 per assistenti sociali;
  • art. 31-bis del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 per il personale necessario per l’attuazione del PNRR.

La deliberazione conclude chiarendo che “la particolarità delle fattispecie richiamate induce a ritenere, in linea con il canone ermeneutico di cui al brocardo ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit che, oltre quelle espressamente previste, non residui alcuno spazio per l’incidenza di deroghe sui vincoli disciplinati dall’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010”.

dott. Arturo Bianco


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