Com’è noto, il riaccertamento straordinario dei residui è disciplinato dalla riforma dei bilanci degli enti locali all’art. 3, comma 7, disposizione più volte modificata per superare le difficoltà riscontrate nella sua applicazione e che anche il decreto legge n. 78 del 2015 corregge.

Con il riaccertamento straordinario, gli enti devono adeguare i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 al nuovo principio della così detta “competenza finanziaria potenziata” (all. 4/2 D.lgs 118). Secondo questo principio l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese sono effettuati nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione, rispettivamente attiva o passiva, ma con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito o le singole obbligazioni passive risultano esigibili .

In buona sostanza, gli enti, con l’operazione straordinaria di riaccertamento, devono adeguare anche il passato alle nuove regole: eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate al 31 dicembre 2014 e reimputare le partite, attive e passive, agli esercizi in cui scadono o divengono esigibili.

Il riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato, con riferimento al 1 gennaio 2015, in una unica soluzione, contestualmente, fino alla proroga concessa con decreto 78, all’approvazione del rendiconto 2014 anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria. E’ adottato con delibera di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmessa al consiglio.  Con quest’unica deliberazione di riaccertamento straordinario, la giunta deve effettuare tre operazioni: 1. variare gli stanziamenti del bilancio di previsione se già approvato o del bilancio provvisorio in corso di gestione, per reimputare accertamenti ed impegni; 2. determinare il fondo pluriennale vincolato, con la compilazione del prospetto allegato 5/1); 3. ricalcolare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 avvalendosi del prospetto allegato 5/2.


Le novità – Diverse le novità introdotte dall’art. 2 del decreto legge 78 del 2015. La prima riguarda gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione negli anni precedenti. Venendo incontro alle difficoltà prospettate dalle associazione delle autonomie locali, l’art. 2 del decreto 78 proroga il termine per effettuare il riaccertamento dal 30 aprile al 15 giugno, evitando così il rischio commissariamento ai molti enti ritardatari. E’ curioso annotare che la proroga è fissata ad una data (15 giugno) addirittura antecedente alla pubblicazione del decreto – legge 78 (19 giugno), per cui risulta priva di effettiva rilevanza la previsione della stessa disposizione secondo cui è vietato fino al 15 giugno l’utilizzo delle quote libere e destinate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

E’ da evidenziare che non è stato spostato il termine per l’approvazione del rendiconto del 2014, ma solo quello del riaccertamento straordinario dei residui, operazione che costituisce però un presupposto indispensabile per potere redigere il bilancio 2015 dove devono essere definiti il fondo svalutazione crediti e altre partite collegate agli esiti del riaccertamento. per inciso, si ricorda che il termine per l’approvazione del bilancio 2015 è stato già prorogato al 31 luglio p.v.

La seconda novità riguarda i comuni e le province che hanno partecipato alla sperimentazione. A questi enti, fino al 20 giugno esclusi dal riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, è concessa la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° dell’anno in corso limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate. I comuni e le province sperimentatori che si avvalgono di questa facoltà devono compilare il prospetto di cui all’allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015. E possono ripianare il maggior disavanzo in non più di 30 esercizi con modalità da definirsi con un apposito decreto ministeriale.

Per l’esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l’accantonamento stanziato in bilancio per il fondo (almeno pari al 55% dell’importo risultante dal relativo prospetto allegato al bilancio) e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione (almeno pari al 36%).

Una terza novità riguarda gli enti che hanno avviato la sperimentazione nel 2012, ai sensi dell’articolo 78 del d.lgs n. 118, e che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Questi enti possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata secondo le regole della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con le nuove modalità preiste dall’art. 3, comma 17, del decreto 118 del 2011, ossia con copertura trentennale e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.


Spese di investimento – L’art. 2 del decreto 78, al comma 6 , modifica anche le modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi di cui all’art. 200 del TUEl. Aggiunge un’altra modalità di copertura finanziaria a quelle previste dal richiamato art. 200 del TUEL: le altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Giuseppe Panassidi


Sul tema del riaccertamento straordinario dei residui leggi in questa Rivista l’approfondimento di Marco Rossi


Stampa articolo