Il patto di stabilità dei comuni è stato un po’ “allegerito” dal decreto n. 78, in vigore dal 20 del corrente mese: sono stati rivisti gli obiettivi (all. n. 1 al decreto); sono state stanziate risorse per l’assegnazione di spazi finanziari, ossia per permettere di non conteggiare nel patto alcune tipologie di spese e, per il 2015, sono state escluse dal patto spese per complessive 700 milioni di euro, ma solo per alcuni enti.

E’ stato rivisto anche il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. E sono state eliminate le sanzioni per gli enti in dissesto nel 2012 che hanno violato il patto negli anni 2013 e seguenti.


Spazi finanziari – L’art. 1, comma 2, del decreto – legge n. 78, assegna spazi finanziari per complessive 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018 per sostenere le spese relative alle fattispecie individuate dallo stesso decreto.

I comuni dovranno comunicare, per il 2015, entro il 30 giugno p.v., e per gli anni successivi, entro il 10 maggio, al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per l’esercizio della funzione di ente capofila e per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e a procedure espropriative.

Una procedura particolare è prevista dal comma 4 della disposizione in esame per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Per queste spese, infatti, per l’anno 2015, la comunicazione andrà effettuata, sempre entro il 30 giugno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l’impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalita’ individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. La Struttura di missione, entro il termine perentorio del 20 luglio p.v., dovrà comunicare alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere queste spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari saranno assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell’anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Regole specifiche anche per la richiesta di spazi finanziari finalizzati a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno: potrà essere effettuata, entro il termine perentorio del 19 agosto p.v., esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell’obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011).

Le quattro tipologie di spese indicate al comma 2, che danno diritto agli spazi finanziari,  sono quelle:
a) per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente al 19 giugno 2015 lo stato di emergenza e per interventi di messa in sicurezza del territorio per cause diverse dalla contaminazione dell’amianto (10 mln);
b)  per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, e del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto (40 mln);
c)  per l’esercizio della funzione di ente capofila (30 mln);
d) per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, a procedure di esproprio (20 mln).

Per il 2015,  alle spese destinate alle bonifiche dei siti contaminati dall’amianto finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012,  è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sui 40 mln destinati a tale voce. Se la richiesta complessiva risulterà superiore agli spazi finanziari disponibili, si procederà ad una riduzione proporzionale alla richiesta, mentre se inferiore la parte residuale sarà attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ossia con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


Saldo finanziario 2015 – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno individuati per ciascun ente beneficiario gli importi spettanti del budget complessivo di 700 milioni di euro, per l’esclusione:
a) dai saldi finanziari, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell’Unione europea sostenute dalle regioni;
b) dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegato al DEF 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;
c) dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione “2007-2013” e nella Programmazione “2014-2020”, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Gli enti interessati dovranno comunicare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le suddette spese.


Sanzioni – Sanzioni più leggere per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. In particolare, per i comuni la sanzione della riduzione delle risorse spettanti dal fondo di solidarietà, si applica in misura pari al 20% dello sforamento (anziché 100%). Per le province e le città metropolitane le risorse sul fondo sperimentale di riequilibrio vengono ridotte del 20% anziché del 100% dello sforamento con il limite massimo previsto del 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

Con una modifica al decreto – legge n. 133 del 2014, è stato previsto che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.


Province e città metropolitane – Per l’anno 2015, è stato rivisto l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e versare allo Stato (tabella 2 allegata al decreto).

Giuseppe Panassidi


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