IN POCHE PAROLE…

Nel decreto –  legge “Sostegni”, in vigore da oggi 23 marzo,  sono inserite  diverse misure a favore dei  comuni, province e città metropolitane, fra cui, maggiori risorse per l’esercizio delle funzioni, per il trasporto pubblico locale, per compensare i minori introiti da imposta di soggiorno e contributo di sbarco.

Decreto – legge 22 marzo 2021,n.41

Relazione illustrativa   –  Relazione tecnica  (1)


A margine

Il decreto legge 22 marzo 2021, n, 41, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”  è stato  pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 70 del 22 marzo 2021) ed è in vigore da oggi. Adesso sarà trasmesso all’esame del Parlamento per la conversione in legge. L’assalto dei partiti di maggioranza potrebbe produrre una serie di modifiche specie per quanto riguarda il contestato condono fiscale, che interessa circa 16 milioni di cartelle.

Condono fiscale con limite di reddito –  Da ricordare il condono fiscale (copyright Presidente del Consiglio), previsto dall’art. 4, comma  secondo cui ” Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ..“, a carico  “delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.

Fuori dal condono restano solo multe e sanzioni per condanne penali, danni erariali e i recuperi di aiuti di Stato. Occorre aspettare, però, il decreto del MEF per conoscere le modalità operative per la cancellazione.

Enti territoriali – Fra le disposizioni destinate agli enti territoriali. (artt. 23-30), si segnalano quelle relative agli incrementi delle risorse per le dotazioni dei fondi per l’esercizio delle funzioni e il sostegno al  trasporto pubblico locale, e la creazione di un apposito fondo per compensare i comuni delle  minori entrate da imposta di soggiorno e contributo di sbarco.

I comuni avranno tempo fino al 30 aprile per l’approvazione bilancio di previsione 2021 e fino al 30 giugno per la TARI e il relativo regolamento.

Funzioni comuni e province – E’  incrementato il  fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali da 450 a 1.500 milioni, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane  e le province. L’incremento è ripartito per 1.150 milioni a favore dei comuni e per 130 milioni a favore delle province e delle città metropolitane.

Imposta di soggiorno Nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito un nuovo Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, a causa delle misure di contenimento del COVID-19.

Canone unico patrimoniale – E’ prorogata al  30 giugno 2021 l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. occupazioni di suolo pubblico bar, ristoranti)  e quelle temporanee per l’esercizio del commercio ambulante.

E’ prorogato al 31 dicembre il termine per le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione di suolo pubblico e di misure di distanziamento in opere temporanee di strutture amovibili

Trasporto pubblico locale e regionale – Per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19,  la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è stata incrementata di 800 milioni di euro per l’anno 2021. Il sostegno è diretto va sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico.

Bilancio 2021. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione slitta  al 30 aprile 2021, con conseguente prolungamento della durata dell’esercizio provvisorio.

Rifiuti. Una  proroga al 30 giugno, solo per il corrente anno,  è stabilità per l’adozione del Regolamento e l’approvazione della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. I comuni, che adottano la TARI dopo il bilancio, dovranno apportare le conseguenti  modifiche al documento contabile in occasione della prima variazione utile. L’approvazione delle tariffe deve avvenire sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  (2)

Le utenze non domestiche (vale a dire le imprese) possono effettuare la scelta di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico entro il 31 maggio di ciascun anno.


(1) Le relazioni riportano informazioni  in materia da quelle contenute nel testo pubblicato nella  Gazzetta della Repubblica.

(2)  Arera . Rifiuti “A partire dal 15 marzo 2021 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2021 – denominata “PEF 2021” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif. Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.

L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento”.

 

 

 

 


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