IN POCHE PAROLE…
Le condizioni indispensabili, secondo l’ANAC, per sottrarre le spese economali o per le minute spese d’ufficio alla disciplina del codice dei contratti
LINK UTILI
FAQ ANAC – flussi finanziari – aggiornate al 6 febbraio 2024
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Molise, sent. 6 luglio 2023, n. 44, Pres. Viciglione, Rel. Cerqua
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sent. 21 giugno 2023, n. 115, Pres. Cirillo, Rel. D’Alia
Le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità , solo se tali spese sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione, non sono connesse a contratti d’appalto, sono imprevedibili, indifferibili e finalizzate alla realizzazione di finalità istituzionali dell’Ente. Per maggiori dettagli, scfr.indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023).
Nella FAQ C.7 – recentemente aggiornata da ANAC – sono sintetizzati alcuni elementi tipici e caratterizzanti le gestioni economali effettuate dai cd. “cassieri” che, in quanto tali, non sono connesse a “contratti di appalto” con la conseguenza che non sono sottoposte alle regole della tracciabilità.
L’economato è tipicamente utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per la “gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”, riprendendo la definizione che si rinviene nell’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 in materia di enti locali, di per sé evidenziando che deve interessare spese di importo non significativo.
Trattandosi della modalità non ordinaria di esecuzione delle spese da parte della pubblica amministrazione è evidente – come sottolinea ANAC – che essa deve trovare una puntuale disciplina nell’ambito del regolamento di contabilità ed amministrazione, in cui deve risultare tipizzata tale operatività, definendo una elencazione analitica (e puntuale) delle fattispecie interessate rispetto per le quali non è ammissibile l’interpretazione estensiva.
In effetti la particolarità della gestione economale deve configurare una situazione di eccezionalità, che trova giustificazione tanto in profili qualitativi (con riferimento alle ipotesi di utilizzabilità) quanto in profili quantitativi (con riferimento agli importi complessivi ed agli importi unitari delle singole operazioni effettuabili).
In modo condivisibile la FAQ dell’ANAC richiama le numerose indicazioni rivenienti dalla magistratura contabile (soprattutto in relazione allo svolgimento del cd. “giudizio di conto”) in ordine alle caratteristiche della gestione economale, per le quali le spese devono risultare “imprevedibili”, “indifferibili” e finalizzate alla realizzazione di “finalità istituzionali” dell’ente.
In altri termini, come indicato in alcune sentenze, non deve trattarsi di esigenze programmabili che – in quanto tali – dovrebbero essere soddisfatte mediante il ricorso alle modalità ordinarie, attraverso l’utilizzo del “classico” ciclo della spesa, ossia impegno-liquidazione-ordinazione e pagamento.
Coerentemente si esprimono le due pronunce citate, che offrono una significativa e puntuale disamina di alcune fattispecie che possono interessare la gestione economale e dalle quali è possibile estrarre alcuni importanti principi a cui la stessa si deve ispirare per garantire la migliore regolarità dell’operatività realizzata.
Operativamente, l’economo riceve una specifica anticipazione attraverso mandato (la quale deve essere quantificata nell’ambito del regolamento di contabilità ovvero, in mancanza, nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell’ente), che viene contabilizzata nell’ambito delle partite di giro, al fine di garantire la necessaria provvista monetaria, la quale sarà utilizzata mediante la predisposizione di appositi buoni d’ordine.
Periodicamente, secondo la tempistica definitiva del regolamento, viene eseguita la rendicontazione amministrativa delle spese effettuate che, previa approvazione (da parte da soggetto o organo diverso dall’agente economo), consente l’emissione dei mandati di pagamento sul sistema principale del bilancio in compensazione con la reversale destinata a chiudere la partita di giro in entrata che è stata aperta a seguito e per effetto del mandato di anticipazione.
L’economato, infine, non può essere utilizzato né per eludere le regole (anche di derivazione comunitaria) di scelta del contraente, mediante artificiosi frazionamenti, né per eludere i controlli che connotano l’esecuzione dei pagamenti (ad esempio in relazione alla regolarità contributiva).
Marco Rossi