Importanti indicazioni di Arconet (il sito istituzionale dedicato alla nuova contabilità armonizzata) per il “passaggio” al nuovo ordinamento contabile, in vista dell’avvio previsto in modo generalizzato per il 2015.
Come noto, si tratta di una transizione di fondamentale importanza, in quanto destinata ad introdurre regole di funzionamento della contabilità fortemente diverse rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate, soprattutto per effetto del nuovo principio della “competenza finanziaria potenziata”.
Il recente D.Lgs. 126/2014, tra l’altro, ha chiarito le modalità con cui gli enti locali dovranno giungere all’applicazione della nuova contabilità armonizzata a regime nel 2016, con il passaggio graduale (ed intermedio) da realizzare nel corso del 2015.
A tale scopo li enti devono:
1) affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione;
2) applicare (e si tratta di un aspetto assolutamente fondamentale) il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese;
3) adottare il principio applicato della contabilità finanziaria, utile per chiarire gli elementi e le condizioni che configurano l’”esigibilità”;
4) riaccertare in via straordinaria i residui per adeguarne lo stock alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.
Rispetto al primo punto è specificamente precisato, in più, che i diversi documenti (aventi funzione diversa) devono ovviamente riportare le medesime risultanze contabili, essendo logicamente basati sui medesimi dati che, semplicemente, sono classificati in modo diverso.
Per quanto concerne, invece, la programmazione strategico-operativa è ricordato che, proprio in funzione delle indicazioni del D.Lgs. 126/2014, l’applicazione del principio contabile applicato della programmazione – con la predisposizione del DUP – dovrà avvenire a partire dal ciclo di bilancio 2016/2018.
Ai fini dell’applicazione di questo primo step di introduzione della contabilità armonizzata, si rendono necessarie alcune operazioni di adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo che, inizialmente, interessano l’attività di assunzione degli impegni e degli accertamenti.
In particolare, si deve garantire che l’accertamento e l’impegno siano registrati solo in presenza di alcune condizioni che riguardano:
- la sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate (la registrazione è effettuata nello stesso esercizio in cui sorge l’obbligazione);
- l’indicazione della scadenza ai fini dell’individuazione dell’esercizio di imputazione della spesa (che è l’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile);
- l’individuazione degli elementi della transazione elementare obbligatori.
Oltre agli aspetti contabili, la nota evidenzia l’esigenza di aggiornare le procedure informatiche, le quali possono offrire un contributo decisivo rispetto alla gestione delle complessità derivante dall’introduzione della nuova contabilità armonizzata.
In modo particolare, le questioni informatiche più rilevanti concernono essenzialmente tre aspetti:
- la predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di bilancio;
- l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso (non limitandosi agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale);
- la gestione del fondo pluriennale vincolato, sia ai fini del bilancio autorizzatorio che ai fini del bilancio conoscitivo, considerando che tale posta peculiare deve essere indicata in entrata nel documento 2015.
Sul piano strettamente normativo, poi, è evidenziata l’esigenza di procedere ad un adeguamento del regolamento di contabilità dell’ente ai principi della riforma, al fine di “introdurre” la nuova disciplina nello specifico contesto del singolo ente locale.
Se quelle evidenziate sono delle importanti indicazioni sul piano dell’implementazione delle nuove regole non meno importanti si presentano le indicazioni operative elaborate per giungere ad assicurare il regolare funzionamento della contabilità armonizzata.
In proposito, è suggerito lo svolgimento dell’attività di riclassificazione dei capitoli del PEG, al fine di giungere all’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio.
Tale riclassificazione, opportunamente, dovrebbe tenere conto anche del piano dei conti finanziario (in particolare il cd. “quarto livello”) ancorché obbligatorio a partire dal 2016, in quanto può offrire un significativo contributo rispetto al funzionamento della schema con rilievo “conoscitivo”.
Un aspetto assolutamente centrale sul quale, di seguito, si sofferma la nota è poi rappresentato dall’adempimento che si traduce nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (da svolgere in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014).
A tale scopo è suggerito, in termini operativi, di indicare per ciascun residuo alcuni elementi a seconda che la posta debba essere stralciata ovvero possa essere mantenuta, ancorché attraverso un percorso di reimputazione.
In particolare, per le componenti che devono essere stralciate (in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate), è opportuno specificare:
- per tutti i residui passivi che corrispondono a impegni tecnici, la natura della fonte di copertura (vincolo da legge, da trasferimenti, da debito, vincolati individuati dall’ente);
- per i residui passivi costituiti da impegni assunti negli anni precedenti, al fine di consentire un “accantonamento contabile”, la natura di “accantonamento” al risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario;
- per tutti gli impegni che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate a fronte dei quadri economici delle opere e delle procedure di affidamento, la natura di spesa che consente la formazione del “fondo pluriennale vincolato”.
Per le componenti che devono essere mantenute, in quanto assistite da obbligazione giuridicamente perfezionata, è necessario specificare l’esercizio in cui “scatta” la condizione di esigibilità (definita nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria), con riferimento alla quale il residuo, dopo essere stato cancellato (non definitivamente), deve essere reimputato.
Gli esiti di tale ricognizione devono, poi, trovare formale rappresentazione nell’ambito dei prospetti n. 5/1 e 5/2 (inseriti nel D.Lgs. 118/2011), riguardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, che costituiscono allegati obbligatori della delibera di riaccertamento straordinario.
Rispetto all’attività di riaccertamento straordinario, poi, va sottolineata un’agevolazione specificamente prevista dalla normativa, secondo la quale i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono incassati e pagati nel corso del 2015, prima del riaccertamento straordinario (in conto residui), non devono essere oggetto di riaccertamento e sono comunque conservati tra i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014.
Congiuntamente è imprescindibile ricordare la necessità di acquisire ed elaborare le informazioni necessarie per la corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che pure costituisce un elemento cruciale della nuova contabilità, anche in relazione all’impatto che produce in termini di vincolo delle risorse disponibili.
Infine, è opportunamente sottolineato che, comunque, nel 2015 dovranno essere adottate talune importanti misure ed iniziative finalizzate a dare attuazione agli adempimenti rinviati al 2016 (in particolare legati alla contabilità economico-patrimoniale ed al bilancio consolidato).
In particolare, tra gli aspetti più rilevanti a cui prestare attenzione sono evidenziati l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale, l’aggiornamento degli inventari, la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale nonché la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.