Il D.L. 18/2020 , recante le “Ulteriori misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto diverse novità anche per il comparto degli Enti locali.
In questa sede, vengono illustrate, in particolare, quelle che attengono agli aspetti meramente contabili.
Proroghe – Un primo corpus di norme riguarda il differimento di termini, definiti nell’art. 107 del decreto di carattere “amministrativo contabili”, sia per l’approvazione dei bilanci di previsione, per i comuni che non vi abbiano ancora provveduto, sia il rendiconto della gestione.
Per il bilancio di previsione, la cui scadenza era già stata differita con Decreto del Ministro dell’Interno del 28/02/2020 alla data del 30 aprile, viene ora stabilita la nuova scadenza del 31 maggio 2020.
Sempre al 31 maggio, viene fatto slittare il termine per l’approvazione del rendiconto della gestione, la cui scadenza ordinamentale era, invece, prevista per il 30 aprile.
Vengono poi riprogrammate le seguenti nuove scadenze:
- 30 settembre 2020: termine ultimo per la presentazione al Consiglio del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e fissato in origine dall’art. 170, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, al 31 luglio di ciascun anno;
- 30 giugno 2020: termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettivo, rinviandone di due mesi la scadenza del 30 aprile, già oggetto di radicali modifiche sostanziali, introdotte con l’art. 57 Bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
In merito alla TARI, va soggiunta, tuttavia, la facoltà concessa ai Comuni di confermare le tariffe adottare per l’anno 2019 anche per l’esercizio 2020, fatta salva poi la prerogativa di poter approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) entro il 31/12/2020 e, in quest’ultimo caso e qualora emergano maggiori costi rispetto al 2019, poter/dover ribaltare questi maggiori costi nel triennio successivo (2021/2023). Questa ultima soluzione, ripropone l’annosa questione sull’ammissibilità del recupero dei maggiori costi del servizio sulla TARI degli anni successivi, consentendola per legge, senza, tuttavia, superare le ampie criticità sulla opportunità di tale manovra tributaria, i cui limiti sono stati trattati anche dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti (Toscana parere n. 73/2015 – Basilicata parere n. 4/2019), le quali, tra gli altri aspetti, ne hanno evidenziato i conseguenti riflessi dei maggiori costi sui nuovi utenti rispetto a quelli beneficiari del servizio cui imputarne, più correttamente, il costo.
Sotto il profilo sostanziale, il decreto prevede, poi, alcuni ulteriori interventi con destinatari finali gli enti locali, tra cui vanno richiamati, per la loro incidenza sui bilanci, gli articoli 109 e 112.
Spese correnti – Con l’art. 109, è stata disciplinata la possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l’emergenza e, sempre per tale fine, la facoltà di utilizzare integralmente i proventi dalle concessioni edilizie e le sanzioni applicate in materia edilizia.
In merito al primo aspetto, va subito rilevato il carattere apparentemente innovativo della norma, la quale fa salva, tuttavia il mantenimento dei vincoli e dell’ordine di priorità derivanti dal finanziamento dei debiti fuori bilancio e il permanere degli equilibri di bilancio, escludendo esclusivamente le spese di investimento, rimanendo, invece l’utilizzo dell’avanzo per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, fattispecie certamente riconducibile all’emergenza sanitaria in corso e che caratterizzerà l’intera gestione dei bilancio 2020.
Quanto all’utilizzo delle risorse derivanti dalle concessioni e sanzioni edilizie, si ritiene che la norma debba essere ricondotta alla facoltà di utilizzo della risorsa del titolo IV – tipologia 500 della parte entrata per la copertura di spese correnti del titolo I, consentendo uno squilibrio di parte corrente, giustificabile in sede di rendiconto ex lege, o meglio da riportare nell’allegato 9 del bilancio di previsione nella sezione I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Diversamente, ci troveremo di fronte ad una norma priva di significato e addirittura in contrasto con la sua ratio, in quanto introdurrebbe un maggior vincolo, ingiustificato, per l’erogazione di maggiori spese connesse all’emergenza e potenzialmente connesse a interventi in conto capitale. La norma, non fa alcun cenno sulla tipologia contabile della spesa ma ne individua la sola destinazione. Conseguentemente e in attesa di un chiarimento normativo, appare ragionevole poter utilizzare le suddette risorse anche per spese riconducibili al titolo 1 – spese correnti, a condizione che in bilancio ne venga istituito apposito capitolo, inserito preferibilmente nella missione 11 “Soccorso Civile”.
Mutui – L’art. 112 del decreto ha poi previsto una sospensione (tale viene definita) o meglio una rimodulazione ex legge dei contratti di mutuo concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, con lo spostamento delle quote dell’anno 2020, al primo anno successivo a quello di scadenza del piano di ammortamento in corso, mantenendone la periodicità temporale delle rate. La norma esplicita che tale sospensione non si applichi alle anticipazioni di liquidità (che tuttavia costituisce una fattispecie differente dal mutuo) ricevute dai comuni per assicurare e far fronte alla liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e ai mutui degli enti locali a suo tempo colpiti da eventi sismici, in quanto già oggetto di differimento.
Conclusioni – Il risparmio di spesa, cosi definito dal legislatore, dovrà essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili all’emergenza COVID-19.
A tale riguardo, vanno, ora, espresse alcune riflessioni. Parrebbe, infatti, che con la sospensione delle rate di mutuo in scadenza nel 2020, si sia intervenuti esclusivamente sulla esigibilità della spesa, che resterebbe invece, inalterato nella sua portata, ma con reimputazione nell’anno successivo a quello di scadenza del piano di ammortamento, tale da richiedere una valutazione sui futuri equilibri a cura del Responsabile del Servizio finanziario. Tra l’altro, la norma sulla dice in merito all’applicazione degli interessi, sebbene tale “beneficio” sia stato già utilizzato, in passato (DL 123/2019) per le rate dei mutui dei comuni colpiti da eventi sismici.
Null’altro viene previsto per consentire una maggiore agibilità nella gestione e programmazione del bilancio degli enti Locali, nonostante la straordinarietà del momento.
Pertanto, l’auspicio è che l’attuale decreto, che va certamente apprezzato per lo sforzo e, considerato il particolare momento che attraversa il paese, costituisca la base per un intervento organico più consistente a beneficio dell’operatività straordinaria cui sono stati chiamati i Comuni, peraltro con una operatività, almeno in questa fase, limitata degli organi collegiali rappresentativi della Comunità e in particolare dei Consigli comunali.
Oscar Gibillini – Dottore Commercialista – Revisore contabile