IN POCHE PAROLE…
Nessuna limitazione in materia di assunzioni e possibilità dell’incentivo tributario anche per gli enti che hanno approvato il rendiconto 2021 dopo il 30 aprile e entro il 16 luglio 2022.
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e legge di conversione 91/2022 (in vigore dal 16 luglio)
La definitiva approvazione del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) riserva buone notizie per gli enti ritardatari negli adempimenti legati al rendiconto 2021, a condizione che vi abbiamo provveduto entro l’entrata in vigore della legge di conversione (compresa la trasmissione alla BDAP).
In particolare, non trovano applicazione le limitazioni in materia di assunzioni (si tratta di una sorta di “sanatoria”) e, soprattutto, non si perde l’incentivo tributario, di cui all’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018.
Come noto quest’ultimo è condizionato al rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione (eventualmente tenuto conto dei differimenti disposti dopo la pronuncia della Sezione delle Autonomie) e del rendiconto, in assenza del quale il riconoscimento dell’incentivazione non può legittimamente avvenire.
Si tratta di una condivisibile misura che supera le criticità conseguenti ai ritardi nell’approvazione del documento consuntivo, talora non attribuibili agli enti locali ma alla generale situazione di difficoltà, anche per effetto dell’emergenza epidemiologica.
La novità riguarda però esclusivamente coloro che hanno provveduto agli adempimenti entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione n° 91/2022, ossia il 16 luglio 2022, per effetto della specifica previsione normativa in tal senso.
La problematica era particolarmente sentita per l’incentivo tributario, dal momento che i ritardi ne avrebbero impedito il riconoscimento a favore del personale degli uffici tributari, in relazione al recupero dell’evasione IMU e TARI, i due tributi che sono rilevanti a tale fine.
Con riferimento ai vincoli assunzionali la novella normativa comporta l’esclusione di forme di responsabilità per coloro che vi hanno provveduto in violazione della norma, considerando che il divieto è destinato ad operare limitatamente al periodo del ritardo.
Non formano, infine, oggetto di sanatoria ulteriori limitazioni che scattano in caso di ritardo nell’approvazione del rendiconto, come il divieto di procedere all’applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione (anche in questo caso fino al momento dell’approvazione).
Marco Rossi, dottore commercialista