Gli enti locali di maggiore dimensione demografica (con popolazione superiore a 5.000 abitanti), che sono chiamati a redigere il bilancio consolidato per l’esercizio 2018 devono tenere conto delle novità che caratterizzano il perimetro dei soggetti che devono esservi inclusi.

Il Principio contabile applicato n° 4/4, infatti, anche a seguito delle molteplici modifiche intervenute nel corso del tempo, prevede proprio per l’esercizio trascorso l’estensione dell’area di consolidamento, in considerazione della circostanza – da un lato – che un numero crescente di società partecipate deve concorrervi e – dall’altro lato – che si restringono le “maglie” che ne consentono l’esclusione in funzione della rilevanza.

Partendo dalle società partecipate è importante sottolineare che, fino all’esercizio 2017, erano da includere (esclusivamente) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, invece, entrano altresì le società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Di conseguenza, se fino all’anno precedente era necessario che le partecipate fossero integralmente “pubbliche” con affidamento diretto di servizi ora, ai fini degli obblighi di consolidamento, rilevano altresì le società “miste”, a condizione che la partecipazione dell’ente locale sia superiore alle soglie definite.

Parallelamente, secondo quanto anticipato, si riduce la soglia di irrilevanza in relazione ai parametri (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici) che possono consentire il non consolidamento delle società pure incluse nell’ambito del gruppo pubblico locale (cd. “primo elenco”).

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi, infatti, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, un’incidenza inferiore al 3%, con una importante precisazione che può rivelarsi decisiva.

La valutazione di irrilevanza, infatti, deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, per verificare che non si escludano più realtà che cumulativamente potrebbero risultare significative.

Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri in precedenza indicati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Infine, se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo è chiamata ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.


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