IN POCHE PAROLE…

Come cambiano struttura, funzionamento e regole contabili del patrimonio netto, a partire dal rendiconto 2021

Il documento


Il decreto – Il XIII decreto correttivo dell’armonizzazione contabile, approvato nella seduta del 14.07.2021 della Commissione Arconet, tra i tanti aspetti interessati, è destinato ad incidere in modo significativo sulla struttura, sul funzionamento e sulle regole contabili che caratterizzano il patrimonio netto, mediante un’importante revisione del punto 6.3 del Principio contabile applicato n° 4/3 relativo alla contabilità economico-patrimoniale.

La rilevante novità, finalizzata al superamento delle problematiche di rappresentazione contabile che hanno incontrato gli enti che, anche per effetto dell’iscrizione della “riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, si sono trovati con un fondo di dotazione negativo ha, altresì, l’effetto di imporre lo svolgimento di alcune particolari attività nell’ambito della chiusura del rendiconto afferente il corrente esercizio 2021, alle quali occorrerà prestare una certa attenzione.

La struttura – Il punto di partenza è sicuramente costituito dalla moltiplicazione delle “poste” nelle quali si articola inizialmente il patrimonio netto degli enti locali, che passano ora da tre a cinque, con una soluzione che consente di superare pure la criticità legata alla collocazione nell’ambito delle riserve dei risultati economici degli esercizi precedenti.  Esse, più in particolare, sono le seguenti: a) fondo di dotazione; b) riserve; c) risultato economico dell’esercizio; d) risultati economici di esercizi precedenti; e) riserve negative per beni indisponibili.

E’ esplicitamente chiarito, nella rinnovata prospettiva, che le voci afferenti il “fondo di dotazione” ovvero le “riserve” possono esclusivamente avere un valore positivo o pari a zero, non potendo, quindi, risultare negative come in passato.

La principale e più significativa novità è la voce “riserve negative per beni indisponibili”, che può assumere solo valore negativo e deve essere utilizzata quando la voce “risultati economici di esercizi precedenti” e la voce “riserve disponibili” non si presentano come capienti per consentire la costituzione o l’incremento delle riserve indisponibili, fermo restando che non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all’importo complessivo delle riserve indisponibili.

Così procedendo, quindi, nel caso di un elevato fabbisogno di costituzione della riserva per beni indisponibili, il sistema contabile consente ora di esporre un fondo di dotazione comunque pari a zero, evidenziando distintamente l’importo da ricostituire in una riserva ad hoc caratterizzata, esclusivamente, da un segno negativo.

Come anticipato l’attuazione delle nuove modalità di gestione contabile delle partite deve avvenire con il rendiconto dell’esercizio 2021, utilizzando la sequenza che è specificata proprio nella novella al Principio contabile applicato n° 6/3.

Gli adempimenti –  Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell’esercizio 2021, operate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell’esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema, si deve procedere – infatti – ad effettuare alcuni adempimenti, che costituiscono parte integrante delle attività di chiusura dell’esercizio 2021.

Anzitutto, è indispensabile inserire i due conti, relativi alle nuove poste del patrimonio netto che sono state introdotte, relative rispettivamente alle “Riserve negative per beni indisponibili” ed ai “Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo”. Quest’ultimo conto, in particolare, dovrà poi accogliere lo storno del conto afferente gli “Avanzi (disavanzo) portati a nuovo” che, successivamente, risulterà chiuso con saldo pari a zero.

A seguire, si rende necessaria la verifica della corretta registrazione delle “riserve da permessi di costruire”, considerando che – anche per evitare duplicazioni – esse non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” (oltre che naturalmente gli “oneri concessori” che sono destinati al finanziamento della spesa corrente del bilancio nei limiti delle disposizioni di legge).

Per rispettare il (nuovo) criterio di funzionamento dei conti, poi, è indispensabile procedere all’azzeramento delle grandezze, tra quelle interessate dalla modifica, aventi un valore negativo: è il caso, in particolare, del fondo di dotazione e delle riserve del patrimonio netto, per cui occorre procedere all’imputazione ai “Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo”.

In alternativa, esclusivamente però in fase di elaborazione del rendiconto 2021, le voci con valore negativo possono essere “girate” al conto afferente le “riserve negative per beni indisponibili”, per un importo, però, non superiore all’ammontare complessivo delle riserve indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021.

Del resto, la voce di destinazione è finalizzata ad accogliere i valori negativi derivanti dalle riserve indisponibili e non da qualsiasi voce che abbia generato grandezze negative, con la conseguenza che le “riserve negative per beni indisponibili” non possono essere alimentate in relazione alle possibili ulteriori fattispecie che possono avere determinato valori negativi, ad esempio, del fondo di dotazione.

Da sottolineare, sul piano della rappresentazione, è anche l’indicazione in ultimo fornita, in funzione della circostanza che il nuovo approccio contabile non è applicabile retroattivamente ai fini comparativi. In sede di elaborazione del rendiconto dell’esercizio 2021, infatti, deve essere attribuito un valore di zero a tutte le voci del patrimonio netto (nell’ambito della colonna relativa al periodo amministrativo 2020) con eccezione della posta “Totale Patrimonio netto (A)”, a cui deve corrispondere l’importo dello stato patrimoniale 2020.

La nota integrativa – Sul piano più squisitamente informativo, infine, compete alla nota integrativa evidenziare e fornire i necessari ragguagli in ordine agli effetti dell’adozione del nuovo schema di patrimonio netto per entrambi di esercizi i riferimento (2020 e 2021) interessati dalle novità contenute nel XIII decreto correttivo dell’armonizzazione contabile.

 


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