IN POCHE PAROLE …

Le fasi del conto giudiziale: presentazione, parificazione e deposito


Con la chiusura dell’esercizio si avvicinano altresì gli adempimenti a cui sono chiamati gli agenti contabili, i quali – entro 30 giorni – devono procedere alla trasmissione del conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza che, a sua volta, procederà, previa parifica, al deposito presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Le fasi rilevanti dell’iter, ossia la presentazione, la parificazione ed il deposito sono state ben delineate, nel corso del 2020, nel parere n° 4/2020 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva, che ha chiarito l’effetto e le caratteristiche di ogni step.

Presentazione e parificazione – La “presentazione”, in particolare, consiste nella consegna dello stesso, da parte dell’agente contabile, all’amministrazione di appartenenza; la “parificazione” è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione; infine, il “deposito” del conto consiste nella trasmissione da parte dell’Amministrazione pubblica alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto con le modalità previste.

E’ rilevante sottolineare, a proposito di quest’ultimo adempimento, che in assenza di deposito non può dirsi pendente il giudizio e, conseguentemente, non può neanche decorrere il termine quinquennale per l’estinzione del processo di conto.

Cosa ne pensa la Corte – Ulteriori, e recenti, indicazioni si possono rinvenire dalle pronunce delle Sezioni territoriali, per effetto ed a seguito dello svolgimento del giudizio di conto, finalizzato ad accertare la regolarità della gestione e la sussistenza di eventuali debiti di restituzione a caricato degli agenti contabili, ovvero del giudizio per resa del conto, finalizzato a garantire l’acquisizione del conto giudiziale in caso di inadempimento.

Da una parte, la Sezione Giurisdizionale della Calabria (sentenza n° 410/2020) ha dichiarato un conto improcedibile in quanto compilato riportando gli esiti di una congerie di gestioni diverse, così rendendo il documento non idoneo a rappresentare i risultati della gestione.

La rendicontazione cumulativa, infatti, impedisce l’esame del conto giudiziale, in quanto ciascuna gestione dovrebbe essere resa separatamente e per ciascuna di esse dovrebbe essere compilato il modello ufficiale previsto, solo così potendosi dare contezza – per ciascuna gestione – delle operazioni effettuate, dei versamenti in tesoreria e del pareggio contabile.

Nel caso di specie, in particolare, le gestioni complessivamente rappresentate riguardavano il servizio scuolabus, il servizio mensa ed il rilascio delle carte di identità, per i quali erano stati utilizzati i medesimi blocchetti di ricevute.

Conseguentemente, secondo la pronuncia, il conto così redatto non sarebbe giustiziabile, dovendosi procedere alla declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto.

Dall’altra parte, la Sezione Giurisdizionale delle Marche (sentenza n° 187/2020) ha sancito, nell’ambito del giudizio per resa del conto, che le eventuali irregolarità – anche della documentazione prodotta – non devono essere accertate in quest’ultimo procedimento, bensì nel vero e proprio giudizio di conto.

Nel caso di specie, in particolare, non era stata inizialmente presentata la relazione dell’organo di controllo e, successivamente, è stata “semplicemente” trasmessa una presa d’atto da parte del revisore dell’intervenuto deposito del conto giudiziale.


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