IN POCHE PAROLE

Ancora stop fino al 31 agosto 2021 alle verifiche di regolarità fiscale

D.L. 30 giugno 2021, n. 99


L’art. 2 del D.L.  n. 99/2021, recante Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”,  ha prorogato, con la sospensione delle cartelle, anche la sospensione dell’ obbligo di verifica della regolarità fiscale fino al 31 agosto 2021.

In particolare, la sospensione delle verifiche fiscali è conseguenza del rinvio al 31 agosto dei  termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 .

Tale sospensione dura, da una proroga all’altra,  dall’8 marzo 2020 (art. 68 D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia).

La verifica fiscale – Com’è noto, la verifica fiscale dei pagamenti –   introdotta con l’aggiunta dell’art. 48 bis al d.P.R. 602/1973 ad opera  dell’articolo 2, co 9, del Dl 262/2006, comporta  l’obbligo delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori, inizialmente a 10mila euro, e, dal 1° marzo 2018, a 5.000  euro.

E’ pure noto che, in caso di verifica fiscale negativa, l’amministrazione o la società pubblica deve sospendere il pagamento dell’importo comunicato, ferma restando la possibilità di erogare le somme eccedenti l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Infine, è da evidenziare che l’art. 80 del codice dei contratti pubblici, prevede, fra i motivi di esclusione dalle partecipazione alle procedure di gara, le gravi violazioni che consistono nell’omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui  al su richiamato art. 48-bis,  del d.P.R. n. 602 del 1973.

 


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