Nelle procedure relative all’affidamento di servizi, la valutazione dell’offerta può tenere in considerazione la pregressa esperienza del lavoratore presso la stazione appaltante a condizione, tuttavia, che il bando di gara non attribuisca all’esperienza un peso ponderale di per sé decisivo ai fini della aggiudicazione.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14 gennaio 2019, n. 343, Presidente Carbone, Estensore Lamberti

A margine

Il fatto

A seguito del rigetto del proprio ricorso da parte del Tar Lazio (sentenza n. 339/2018), l’impresa ricorrente si appella al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, a favore di altra ditta, del servizio di assistenza specialistica a favore di alunni disabili adottato da un Istituto scolastico.

Tra i vari motivi, l’appellante afferma la natura discriminatoria del criterio di valutazione n. 5 recante “Esperienza condotta presso l’Istituto scolastico appaltante negli ultimi 5 anni” che favorirebbe illegittimamente unicamente le ditte che hanno già svolto il servizio presso l’istituto in violazione dell’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, secondo cui: “le Stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici”.

La sentenza

Il collegio ritiene la censura infondata, condividendo la valutazione effettuata dal Tar, che ha correttamente rilevato come il detto criterio concorra con altri 4 criteri, che ne attenuano l’incidenza, escludendone una valenza determinante.

Inoltre, viene rilevato che l’analogo criterio n. 2, riferito alla pregressa esperienza presso altri istituti, attribuisce un punteggio pari a due punti per anno, sicché l’attribuire 3 punti per ogni anno di servizio svolto presso l’Istituto appaltante non pare sintomatico di uno sproporzionato favore nei confronti dell’operatore economico precedentemente titolare del servizio.

A questo riguardo, la stessa giurisprudenza citata dall’appellante ha precisato che nelle procedure relative all’affidamento dei servizi la valutazione dell’offerta può tenere in considerazione la pregressa esperienza del lavoratore, come anche la solidità ed estensione della sua organizzazione di impresa: sotto tale profilo, appare pertanto legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, a condizione tuttavia, che il bando di gara non attribuisca all’esperienza un peso ponderale di per sé decisivo ai fini della aggiudicazione della gara (cfr. Cons. St., Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808; Sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837).

Inoltre, da un differente punto di vista, la peculiarità del servizio in questione, che attiene all’assistenza specialistica a favore degli alunni disabili, giustifica il maggior punteggio attribuito dal criterio n. 5, rispondendo al preminente interesse dei destinatari ultimi del servizio, ovvero gli alunni portatori di disabilità, e favorendo, quindi, la continuità del personale che già in passato aveva avviato un adeguato percorso di sostegno.

Alla luce di tale considerazione, appare pertanto ragionevole anche l’ulteriore disposizione – che pure non è stata applicata nella procedura di gara in esame e rispetto alla quale, pertanto, l’appellante, a rigore, non può vantare alcun interesse all’impugnazione – in base alla quale a parità di punteggio, verrà data precedenza all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto nel criterio n. 5.

Il ricorso, sotto questo profilo, è quindi respinto unitamente agli altri motivi.

di Simonetta Fabris

 

 


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