IN POCHE PAROLE….
Il verbale di sopralluogo è atto pubblico fidefacente in quanto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.
Tar Toscana, Firenze, sez. II, sentenza 19 luglio 2021, n. 1063, Pres. Trizzino, Est. Cacciari
Il verbale di sopralluogo può essere contestato solo mediante proposizione della querela di falso ex art. 77 c.p.a. In assenza di querela le deduzioni proposte davanti al giudice amministrativo sono inammissibili ed altrettanto inammissibile è la richiesta di verificazione.
A margine
Una ditta dichiarata vincitrice di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli posti sotto sequestro viene successivamente esclusa per mancato possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara con riferimento all’inidoneità del piazzale destinato al deposito dei veicoli.
In particolare dal sopralluogo effettuato è stato rilevato che l’area indicata dall’impresa:
- non è individuata chiaramente né separata da altra area, appartenente alla stessa impresa e destinata all’esercizio di attività di carrozzeria;
- è utilizzata come passaggio per l’accesso a quest’ultima;
- è provvista di una tettoia precaria in pessimo stato in manutenzione e non presenta un’adeguata pavimentazione impermeabilizzata;
- non è recintata con recinzione esterna di altezza non inferiore a metri 2,50;
- non è illuminata da una altezza non inferiore a metri cinque e le vie di esodo dal capannone utilizzato per la carrozzeria.
La ditta ricorre dunque al Tar affermando che il verbalizzante avrebbe erroneamente ritenuto che anche il fabbricato adibito a carrozzeria fosse compreso nel servizio avendo invece l’impresa indicato nella propria offerta che lo stesso non era interessato e che l’area destinata al servizio risulta dotata di entrata e di uscite indipendenti.
Mancherebbe inoltre l’indicazione degli elementi oggettivi che avrebbero condotto il verbalizzante a ritenere che l’area costituisca passaggio per l’accesso alla carrozzeria e tale circostanza sarebbe anzi smentita dalle fotografie allegate alla relazione depositata in atti.
Pertanto, non sussisterebbe alcuna promiscuità nella comunicazione tra l’area scoperta destinata a depositeria veicoli e il capannone utilizzato per la carrozzeria e la ricorrente, per dimostrare l’erroneità di quanto rappresentato nel verbale, chiede che venga disposta una verificazione o una consulenza tecnica.
La sentenza
Il Collegio ritiene che le contestazioni proposte avverso il verbale di sopralluogo con cui la stazione appaltante ha accertato la mancata rispondenza del piazzale offerto per la custodia dei veicoli rispetto alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara, non possono essere prese in considerazione perché il verbale è atto pubblico fidefacente in quanto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 2700 c.c.). Esso pertanto può essere contestato solo mediante proposizione della querela di falso ex art. 77 c.p.a. (T.A.R. Campania-Napoli I, 22 dicembre 2014 n. 6905; T.A.R. Sicilia-Catania I, 12 luglio 2011 n. 1750).
La ricorrente non ha proposto la querela né ha chiesto termine per proporla e, pertanto, le deduzioni in proposito sono inammissibili ed altrettanto inammissibile è la richiesta di verificazione.
Inoltre, è inconferente la circostanza che la ricorrente abbia già svolto il servizio in precedenza, e precisamente dall’anno 2010 all’anno 2015, utilizzando l’area di cui si tratta poiché è ragionevole ritenere che il decorso del tempo ne abbia modificato lo stato di fatto, mentre successivamente il servizio è stato svolto dalla stessa ricorrente utilizzando un’area diversa. È vero che essa dichiara di avere trasferito la depositeria, nell’anno 2018, entro l’area oggetto della presente controversia, ma la stazione appaltante dichiara di non avere ricevuto tale comunicazione e la ricorrente non ne fornisce prova. Pertanto il ricorso è respinto.