IN POCHE PAROLE…
Il biennio da considerare per la predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale, ai sensi del codice sulle pari opportunità, è quello relativo alle annualità 2020-2021 e la situazione del personale maschile e femminile deve essere riferita alla data del 31 dicembre 2021.
Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sentenza 10 febbraio 2023, n. 75, Pres. Panzironi, Est. Giardino
ll biennio da considerare per la predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n° 198 è quello relativo alle annualità 2020-2021 e la situazione del personale maschile e femminile deve essere riferita alla data del 31 dicembre 2021.
Se l’impresa, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara nel 2022 conta un numero di personale occupato pari a 57 ma, alla data del 31.12.2021, occupava solo 49 dipendenti, non è tenuta alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale.
A margine
Il caso – Nell’ambito di una procedura aperta, finanziata con risorse PNNR, per l’affidamento di lavori di pavimentazione e illuminazione pubblica e riqualificazione di una piazza, un’impresa partecipante ricorre contro l’aggiudicazione definitiva in favore della contro interessata affermando che la stessa avrebbe dovuto essere esclusa per non avere prodotto il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, espressamente richiesto dall’art. 47, comma 2, d.l. 31.5.2021, n. 77 e dalle analoghe previsioni della lex specialis.
La sentenza
Il Tar, chiamato a valutare se l’aggiudicataria fosse tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, espressamente richiamato dall’art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, che ha introdotto l’obbligatorietà della redazione di tale rapporto per le imprese con oltre 50 dipendenti, respinge il ricorso.
La contro interessata ha infatti dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara in data 29/08/2022 un numero di personale occupato pari a 57, mentre risulta agli atti del giudizio che alla data del 31/12/2021 il suo personale era pari a 49 unità.
Sul punto si ricorda che l’art.47, comma 2 del D.L. n. 77/2021, nel perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNR prevede che gli operatori economici <tenuti> alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia <dell’ultimo rapporto>.
Orbene, sulla base della catena normativa che sviluppata attraverso il rinvio operato dall’art.47, comma 2 del D.L. n. 77/2021 all’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 e, mediante quest’ultimo, alla disciplina attuativa introdotta dal D.M. 29 marzo 2022, il biennio da considerare per la predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 è quello relativo alle annualità 2020-2021 e la situazione del personale maschile e femminile deve essere riferita alla data del 31 dicembre 2021.
Rispetto alla procedura di gara in esame, indetta con bando pubblicato il 25/7/2022 e scadenza al 29/08/2022, ai fini della esatta individuazione degli operatori “tenuti” alla redazione del rapporto, il Collegio rileva che occorre prendere a riferimento il biennio 2020-2021 fotografando la situazione del personale al 31 dicembre 2021 e non alla data di formulazione dell’offerta, come asserito da parte ricorrente.
Pertanto l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara un numero di personale occupato pari a 57, non era tenuta alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale, atteso che alla data del 31.12.2021 occupava solo 49 dipendenti.
Ne deriva che l’operato della stazione appaltante e della commissione di gara appare immune dai vizi risultando legittima l’aggiudicazione dei lavori disposta in favore della contro interessata.
Sul periodo di riferimento per l’obbligo di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale – L’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, come novellato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede l’obbligo – con decorrenza dal 03/12/2021 data di entrata in vigore della L. n. 162/2021 – di redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile esclusivamente in capo alle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti (comma 1). Il rapporto in questione è “redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali” (art. 46 cit., comma 2).
La disposizione normativa di cui all’art.47, comma 2 del D.L. n. 77/2021, mediante la tecnica del rinvio all’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, introduce quindi uno specifico onere in capo agli operatori economici – a cui si ricollega, per il caso di inottemperanza, una espressa causa di esclusione dalla procedura di gara – che vede come destinatari non la generalità dei partecipanti alla gara bensì i soli concorrenti “tenuti” alla redazione del rapporto.
Con D.M. 29 marzo 2022, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (della cui pubblicazione si è dato avviso nella G.U. 28 maggio 2022, n. 124, con Comunicato 28 maggio 2022), adottato in attuazione dell’articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, come modificato l’articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono state introdotte disposizioni per <adeguare le modalità per la redazione del rapporto biennale alla luce delle modifiche normative da ultimo introdotte dalla citata Legge 5 novembre 2021, n. 162 e definire i soggetti tenuti all’obbligo di presentazione di tale documento>.
Segnatamente, ai sensi dell’art. 5 del cennato D.M. 29 marzo 2022 <1. In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto di cui all’articolo 1, comma 1, è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. 2.Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto redatto nei termini di cui al comma 1 fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021>.