L’applicazione del divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta.
Tar Valle d’Aosta, sez. unica, sentenza 11 ottobre 2019, n. 48, Pres. Migliozzi, Est. Buonauro
A margine
Un RTI chiede al Tar l’annullamento del provvedimento che ha stabilito la sua esclusione da una gara telematica per l’affidamento della gestione di una “Cittadella dei giovani” per aver inserito nella documentazione tecnica il Piano Tariffario, che, ai sensi del Disciplinare di gara, doveva essere allegato a corredo dell’offerta economica.
Il RTI chiede inoltre l’annullamento del disciplinare di gara nella parte in cui ha previsto:
- l’inclusione del progetto di piano tariffario nella composizione dell’offerta tecnica e del piano tariffario quale allegato dell’offerta economica,
- che la documentazione costituente l’offerta tecnica “non deve contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, pena l’esclusione dalla gara”.
A sostegno delle proprie doglianze il RTI afferma che “se il bando prevede soluzioni migliorative che implicano analisi anche sugli aspetti economici, l’esame dell’offerta tecnica non può prescindere da tali aspetti”, e che “il Piano tariffario di cui si tratta, che rappresenta chiaramente criterio di valutazione tecnico professionale, configura una componente che non fa parte dell’offerta economica e non consente in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica presentata” sostenendo che i dati forniti non fossero tali da determinare una lesione del principio di segretezza dell’offerta, perché non idonei a ricostruire la complessità dell’offerta economica.
La sentenza
Il Tar respinge il ricorso rilevando che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche (Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5928) ed è perciò funzionale a evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392).
Coerentemente con tale finalità, l’applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta (Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1530).
Il Collegio ritiene che, nel caso in esame, anche alla luce del lineare tenore della lex specialis di gara, il piano tariffario viene esplicitamente individuato come elemento dell’offerta economica e quindi estraneo all’offerta tecnica.
Per di più, il disciplinare di gara esplicitamente richiedeva ai partecipanti della procedura di inserire, nella propria offerta tecnica, un progetto di piano tariffario, specificando come sviluppare lo stesso in termini di finalità “tale da favorire l’accessibilità ai giovani” e di struttura “articolato per tipologia di attività (con riferimento a quelle del Capitolato Speciale d’Appalto) e tipologia di utenti”.
Come evidenziato nella difesa dell’Amministrazione, il ricorrente ha sì presentato un progetto di piano tariffario ma, altresì, inserito, negli allegati alla documentazione tecnica, un dettagliato prospetto di tutte le tariffe da praticare e di tutti i corrispettivi da richiedere, non solo per le attività di cui al Capitolato, ma anche per i beni offerti in vendita o in somministrazione nella caffetteria, violando di fatto il dettato della norma citata che prevede come sanzione in tali casi l’esclusione.
Appare quindi evidente – atteso il diverso profilo contenutistico-funzionale tra progetto (aspetto qualitativo-organizzativo dell’offerta) e piano (aspetto quantitativo-economico della stessa) finanziario – come, per un verso, la rigorosa previsione discretiva operata dalla lex specialis risponda proprio all’esigenza più generale di evitare una ricostruzione anticipata degli aspetti economicamente significativi dell’offerta economica; e, per altro verso, il contestato provvedimento di esclusione si ponga in linea con tali coordinante ermeneutiche, appalesandosi legittimo in relazione ad entrambi i parametri di riferimento.
Infine priva di accoglimento risulta la censura relativa alla disparità di trattamento con la società vincitrice, in quanto le indicazioni, inserite nell’offerta tecnica da quest’ultima, circa i costi di emissione della carta di tesseramento, non comportano un’anticipazione di elementi tipici dell’offerta economica tale da ingenerare il sopradescritto vulnus del divieto di commistione, come paventato dalla società ricorrente, ma semplicemente sono idoneamente inseriti nel progetto di piano tariffario così come disposto dalla documentazione di gara.
di Simonetta Fabris