Nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità-prezzo), l’articolazione dei criteri di valutazione in sub criteri e sub pesi non è obbligatoria. Come previsto dall’art. 95 , comma 8, del codice dei contratti, la scelta fra criteri più generici e criteri puntuali costituisce una opzione legittima,

Il Dirigente del Settore interessato interviene di regola nella fase precedente l’affidamento per stabilirne le condizioni tecniche ed economiche dell’appalto. Egli si trova, quindi, nella situazione di incompatibilità codificata dall’art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016 secondo cui i commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 26 aprile 2019, n. 617 – Presidente Atzeni, Estensore Gisondi

A margine

Un’impresa classificatasi al terzo posto in una  gara per l’affidamento di una palestra con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa, impugna i verbali della commissione deducendo:

  • l’illegittimità dei criteri di valutazione per i quali la lex specialis non prevedeva l’attribuzione del punteggio secondo un criterio percentuale a cagione della loro asserita genericità;
  • che alla stregua della normativa che disciplina la organizzazione degli enti locali (Dl.Gs 267/00) il ruolo di Presidente della Commissione avrebbe dovuto essere attribuito al dirigente del Comune competente in materia di sport.

La sentenza – Il Tar ritiene il primo motivo non fondato. Infatti, a mente dell’art. 95 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l’articolazione dei criteri di valutazione in sub criteri e sub pesi non è obbligatoria (“possono essere previsti”). La scelta fra criteri più generici e criteri puntuali costituisce una opzione legittima e, come chiarito dal giudice amministrativo (Consiglio di Stato sez. V, 14/01/2019, n. 291), refluisce sulla consistenza che deve avere la motivazione a supporto della valutazione effettuata, nel senso che solo nel caso in cui i criteri siano previsti in modo puntuale è consentita la motivazione mediante attribuzione di punteggio numerico.

Nel caso di specie, tuttavia, la censura non si appunta sulla motivazione della valutazione delle offerte effettuata dal seggio di gara ma investe a monte l’avviso che, per come chiarito, risulta immune dal vizio prospettato.

Allo stesso modo, anche la seconda doglianza non ha pregio.

In proposito il Tar ricorda che il Dirigente del Settore interessato interviene di regola nella fase precedente l’affidamento per stabilirne le condizioni tecniche ed economiche. Egli si trova, quindi, nella situazione di incompatibilità codificata dall’art. 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 secondo cui i commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Pertanto la censura che fa riferimento alla non derogabilità per implicito delle competenze dei dirigenti previste dal TUEL non è esatta, atteso che l’art. 107 comma 4 del D.Lgs 267/00 è teso a salvaguardare il principio della separazione fra scelte politico amministrative devolute agli organi politici e attività gestionale attribuita ai dirigenti, mentre nulla dispone in ordine al riparto di funzioni interno ai dirigenti che, per lo specifico profilo che qui interessa, risulta essere interamente disciplinato dall’art. 77 comma 4 del codice dei contratti.

Il ricorso pertanto è respinto.

di Simonetta Fabris


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