La richiesta alle imprese partecipanti di dichiarare il possesso della certificazione di qualità, anche se non qualificata negli atti di gara come requisito di partecipazione, non rappresenta un mero “obbligo dichiarativo” ma comporta l’esclusione dell’impresa che ne è priva in quanto presupposto essenziale per il corretto svolgimento del contratto.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza, 6 settembre 2017, n.4221, Presidente Caringella, Estensore Ravenna

A margine

Nella vicenda, una ditta partecipa ad una procedura di cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del servizio di lavatura e stiratura dei capi di vestiario ed equipaggiamento dei Vigili del Fuoco risultando non aggiudicataria.

L’impresa impugna quindi gli atti di gara contestando l’aggiudicazione a favore di altra ditta in quanto priva della certificazione di qualità ISO 14001.

Il Tar Campania, sez. IV, con sentenza n. 03840/2016 respinge il ricorso affermando che la certificazione ISO non era richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis di gara ma costituiva esclusivamente un obbligo dichiarativo, tenuto anche conto che le cause di esclusione devono essere chiare ed espresse (oltre che tassative), onde non è possibile inferire da tale obbligo dichiarativo la volontà della stazione appaltante di introdurre un requisito di partecipazione.

L’impresa impugna quindi la sentenza in appello davanti al Consiglio di Stato che accoglie il ricorso.

In particolare, il giudice di appello ricorda che la richiesta della Lettera di invito alle imprese partecipanti, di dichiarare il possesso della certificazione di qualità ISO 14001, ancorché non espressamente qualificata negli atti di gara come requisito di partecipazione, non può essere derubricata a mero “obbligo dichiarativo”, la cui inosservanza sia priva di conseguenze sull’esito della gara.

Diversamente, la certificazione del possesso di un «sistema di gestione ambientale», di cui allo standard predetto, rappresenta certamente un presupposto essenziale per il corretto svolgimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, del rapporto contrattuale nel campo del lavaggio industriale. Non potendosi quindi ammettere che la suddetta dichiarazione sia stata richiesta inutiliter, occorre concludere che la mancanza di essa in capo all’impresa aggiudicataria, oggetto non a caso di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione di gara, avrebbe dovuto condurre alla esclusione della predetta ditta dalla gara, erroneamente aggiudicatale.

di Simonetta Fabris

 


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