IN POCHE PAROLE …
Il mancato pagamento del contributo A.N.AC. è sanabile mediante soccorso istruttorio. In caso di omessa regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentenza n. 885 del 19 luglio 2024 – Presidente Adamo, relatore Giancaspro
A margine
Il caso – Un’impresa contesta l’esclusione da una procedura aperta telematica, indetta da un’Azienda ospedaliera, per la fornitura di dispositivi medici.
L’esclusione è derivata dall’omesso pagamento del contributo A.N.AC., per via di un impedimento tecnico presente nel portale dei pagamenti della stessa A.N.AC., comprovato dallo screenshot sin da subito allegato all’offerta entro il termine di scadenza fissato dalla lex specialis.
La società avrebbe comunque provveduto, nei termini indicati dalla Stazione appaltante in sede di attivazione del soccorso istruttorio, a produrre la richiesta attestazione di pagamento.
Ciò malgrado, l’Amministrazione ha disposto l’esclusione, nel presupposto che:
- il pagamento del contributo è stato effettuato dopo la scadenza dei termini, solo al momento dell’instaurarsi del soccorso istruttorio;
- il contributo sarebbe stato versato in misura inferiore rispetto a quanto dovuto in rapporto all’importo complessivo del lotto posto a base di gara.
La sentenza
Il Tar osserva che:
– l’art. 1, co. 67, della L. n. 266/2005, stabilisce che: “L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici … determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche…”;
– in linea con questa disposizione, il disciplinare di gara ha previsto che “I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione … e allegano la ricevuta ai documenti di gara …”;
– nel caso di specie, per via di un problema tecnico imputabile alla Piattaforma contratti pubblici, la ditta ricorrente non ha potuto provvedere al versamento del contributo nel termine fissato per la presentazione delle offerte. La Stazione appaltante ha comunque ammesso la società al soccorso istruttorio, invitandola a dimostrare di aver effettuato il pagamento entro la la scadenza stabilita;
– a fronte di detto invito, la ditta ha provveduto al pagamento, per un importo peraltro inferiore a quanto dovuto, una volta trascorso il termine per la presentazione delle offerte.
In tale contesto, avendo la società dimostrato che il mancato pagamento è dipeso da un mal funzionamento dei sistemi informatici, la Stazione appaltante non avrebbe dovuto pretendere la prova del versamento in un momento antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
In ogni caso, nonostante il soccorso istruttorio, la ricorrente non ha provveduto al pagamento dell’importo dovuto, ma ha versato una somma inferiore.
L’inesatto adempimento non poteva giustificare l’attivazione di un secondo subprocedimento ai fini del soccorso istruttorio, ma imponeva necessariamente l’esclusione della società dalla gara ai sensi dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”.
Tale impostazione trova conferma nella recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui “l’Anac, nell’approvare il predetto bando tipo … ha previsto che: «Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile». Si ritiene quindi che, anche in forza degli adottati dalla stessa Anac, possa affermarsi che il mancato pagamento del contributo è sanabile mediante soccorso istruttorio. L’inammissibilità dell’offerta consegue al mancato versamento dello stesso nei termini indicati nel soccorso istruttoria dalla Stazione appaltante” (Tar Lazio, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 3340).
Da qui il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di esclusione.
dottoressa Stefania Fabris