IN POCHE PAROLE….

La radicale assenza del computo metrico estimativo richiesto dalla lex specialis fra i documenti d’offerta può condurre all’esclusione del concorrente se comminata dalla stessa lex specialis.


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 agosto 2021, n. 5959, Pres. Barra Caracciolo, Est. Urso


Il ruolo assegnato al computo metrico estimativo non può ritenersi inficiato dal solo fatto che si tratti di un appalto a corpo, il cui corrispettivo è predeterminato.

A margine

Il Tar Puglia, sez. I, con sentenza n. 00991/2020, conferma l’esclusione di una impresa da una procedura di gara per l’affidamento di un appalto di lavori di recupero e realizzazione di una struttura, a fronte della mancata presentazione del computo metrico estimativo nell’offerta economico-temporale come previsto dalla lex specialis,

L’impresa si appella dunque al Consiglio di Stato affermando trattandosi di appalto da aggiudicarsi “a corpo” il cui prezzo è invariabile ex art. 59, comma 5-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 incluse le migliorie offerte, il computo metrico estimativo costituisce un documento irrilevante ai fini della determinazione del contenuto dell’offerta, e ha una funzione meramente illustrativa e confermativa del ribasso fisso e invariabile offerto.

Per questo, il documento non può assumere rilievo neppure ai fini del vaglio degli impegni economici dell’impresa, né della serietà dell’offerta, cui è preposto l’apposito procedimento di verifica dell’anomalia da tenersi con le relative modalità incentrate sull’interlocuzione fra la stazione appaltante e l’operatore.

D’altra parte, proprio in quanto non rientrante nell’effettivo contenuto dell’offerta, l’elemento avrebbe ben potuto essere ammesso a soccorso istruttorio, essendo comunque presente nell’offerta il computo metrico analitico (non stimativo) anziché quello estimativo.

Afferma inoltre la nullità della clausola excludendi prevista al dal disciplinare di gara per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 .

La sentenza – Il collegio evidenzia che il disciplinare di gara è chiaro nel richiedere il computo metrico estimativo fra i documenti dell’offerta economica e temporale e che è altrettanto pacifico che il documento non è stato allegato dalla ricorrente.

In tale contesto, il ruolo assegnato al documento non può ritenersi inficiato dal solo fatto che si tratti di un appalto a corpo, il cui corrispettivo è predeterminato.

Infatti si tratta di uno strumento di apprezzamento delle migliorie proposte dal concorrente, rispetto alle quali il documento vale a porre un collegamento fra i profili tecnici ed economici che la stazione appaltante può avere interesse ad apprezzare, anche in assenza di un puntuale criterio valutativo di riferimento (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2021, n. 3405, in cui si afferma che la disposizione della lex specialis che richiede l’inserimento a pena di esclusione dell’offerta economica del computo metrico estimativo “esprime il necessario collegamento sul piano economico tra le ‘migliorie offerte’).

La ratio sottesa alla previsione è acquisire conoscenza immediata del valore degli interventi – in specie migliorativi rimessi alla proposta del concorrente e il poter apprezzare preventivamente la serietà di dell’offerta.

Inoltre, il fatto che manchi un apposito criterio valutativo incentrato su detto computo metrico estimativo non ha rilievo, atteso che comunque l’elemento assume una rilevante portata “trasversale” nei termini suindicati, anche in considerazione della sua bivalente connotazione tecnico-economica.

D’altra parte, occorre considerare che si tratta di un documento espressamente previsto dalla normativa per l’attività di progettazione (cfr., ad es., gli artt. 24, comma 2, lett. m), 32, comma 1, 33, comma 1, lett. g), 42, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010, tuttora applicabili ai sensi dell’art. 216, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016) richiesto nella gara in esame in relazione alle migliorie proposte (per le quali manca, evidentemente, un documento progettuale di dettaglio a base di gara) sicché la sua richiesta e inclusione fra la documentazione d’offerta rientra nelle facoltà della stazione appaltante confluendo in una previsione non irragionevole né sproporzionata, che si pone in sintonia col ruolo e il significato attribuito dalla legge al computo metrico estimativo (cfr., tra l’altro, anche l’art. 32, comma 14-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, in cui si prevede che «I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto»).

Alla luce di ciò, il computo metrico estimativo può dunque ben considerarsi un elemento che, pur in presenza d’un appalto a corpo, può rientrare ragionevolmente fra i documenti d’offerta e farne parte, con le finalità e il significato sopra indicati

La giurisprudenza che qualifica il computo metrico estimativo alla stregua di elemento inessenziale per l’offerta nell’ambito degli appalti a corpo, per i quali il corrispettivo è predeterminato e invariabile non rileva trattadosi di pronunce che esaminano la questione sotto altre prospettive, per escludere che le difformità fra detto computo metrico e l’offerta, ovvero rispetto ai documenti della lex specialis, abbiano rilevanza in sé, tanto meno in termini espulsivi, o in cui si chiarisce che è la stessa offerta economica – non già il computo metrico – a individuare l’entità del corrispettivo offerto.

Pertanto la radicale assenza del computo metrico estimativo richiesto dalla lex specialis fra i documenti d’offerta può condurre all’esclusione del concorrente se comminata dalla stessa lex specialis.

Allo stesso modo, non può essere ritenuta nulla per violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 la clausola del disciplinare di gara – che richieda in un appalto a corpo l’allegazione del computo metrico estimativo sotto pena di esclusione: una volta chiarito infatti che detto computo metrico rientra nella specie (legittimamente) fra i documenti d’offerta, è altrettanto legittimo sanzionare con l’esclusione la sua mancata allegazione, considerato che si tratta d’un documento espressamente previsto dalla normativa in relazione alla progettazione (cfr. retro, sub § 1.2.3), e l’esclusione sancita a carico del concorrente inadempiente all’obbligo di sua presentazione previsto dalla lex specialis si risolve semplicemente nel sanzionare in termini espulsivi la violazione d’un comportamento doveroso, in sé conforme alla legge, la cui previsione è da ritenere perciò non sproporzionata né irragionevole, e dunque valida (Cons. Stato n. 1851 del 2018).

Per le medesime ragioni, non è possibile ammettere il soccorso istruttorio in caso di omessa presentazione del computo metrico, in quanto trattasi di un elemento integrante l’offerta, e come tale non soccorribile ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, pena la (inammissibile) integrazione postuma dei documenti d’offerta.

Pertanto l’appello è respinto.

di Simonetta Fabris


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