La prescrizione della lex specialis che richiede lo svolgimento del sopralluogo non oltre il termine massimo di quindici giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, va letta a favore di tutte le imprese concorrenti per concedere loro un tempo congruo per ponderare l’offerta.

L’effettuazione del sopralluogo in un termine inferiore, oltre a non essere sanzionata con l’esclusione (per il principio di “tassatività”), determina conseguenze solo sul concorrente ritardatario che acquisisce semmai meno tempo per ponderare la propria offerta.

Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza 02.04.2019 n. 4304, Presidente Volpe, Estensore Correale

A margine

Il fatto

In seguito ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art 63 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di alcuni servizi di vigilanza armata presso due uffici giudiziari, l’impresa seconda classificata impugna l’aggiudicazione rilevando, tra l’altro, che il RTI aggiudicatario aveva effettuato il sopralluogo prescritto dalla lex specialis:

  1. oltre il termine massimo di quindici giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte;
  2. solo tramite il rappresentante della mandataria del raggruppamento e non anche della mandante,
  3. sottoscrivendo il verbale del sopralluogo solo nel primo Tribunale e non nel secondo.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso infondato ricordando che, anche per il principio di tassatività delle cause di esclusione, l’art. 79, comma 2, del Codice non prevede alcun termine perentorio entro il quale effettuare la “visita dei luoghi”, purché i termini per la ricezione delle offerte siano idonei a far sì che “…gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.”

Nel caso in esame, il disciplinare della gara prevedeva che “le Imprese concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso le due sedi giudiziarie interessate” e che “il sopralluogo dovrà essere svolto entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte”.

Ad avviso del giudice tale prescrizione va letta a favore di tutte le imprese concorrenti per concedere loro un tempo congruo per ponderare l’offerta, così che l’effettuazione del sopralluogo da parte di un concorrente in un termine inferiore, oltre a non essere sanzionata con l’esclusione (per il principio di “tassatività”) determina conseguenze solo su quest’ultimo, che acquisisce semmai meno tempo per ponderare la propria offerta.

Peraltro, la stessa ricorrente non ha indicato sotto quale profilo lo svolgimento del sopralluogo in un termine inferiore abbia falsato l’offerta del RTI aggiudicatario o abbia inciso negativamente sulla valutazione della propria offerta.

Sul secondo motivo, risulta agli atti il verbale di attestazione di avvenuto sopralluogo presso le sedi dei due Tribunali indicati, da parte del rappresentante della sola società mandataria del RTI aggiudicatario, sottoscritto dal personale incaricato. Tuttavia il capitolato non prevedeva che il sopralluogo dovesse essere effettuato “a pena di esclusione” dai rappresentanti di tutte le imprese in RTI.

Da ultimo, il giudice rileva che seppur la firma del rappresentante dell’impresa risulta solo sul verbale presso il primo Tribunale, tale sottoscrizione è indicata (ed evidentemente richiesta) solo “per ricevuta”, chiarendo quindi che era l’attestazione del funzionario a rilevare ai fini della valutazione della circostanza.

Pertanto, se non specificato nella lex specialis, l’assenza di una firma “per ricevuta” non può comportare l’esclusione del RTI.

Il ricorso è quindi respinto.

di Simonetta Fabris


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