Nelle gare per l’affidamento di contratti pubblici l’apertura delle buste con le offerte economiche non può precedere l’accertamento dei requisiti formali per l’ammissione alla procedura, in quanto, per i principi di pubblicità e trasparenza, le fasi del procedimento non possono essere invertite ma devono essere svolte nel rispetto di un rigoroso ordine crono-logico.

Tar Toscana, Firenze, sez. II, sentenza 29 ottobre 2018, n. 1391 Pres. Romano, Est. Cacciari

Il fatto – La Polizia Stradale avvia una ricerca di mercato per l’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso i propri uffici. In seguito alla ricerca di mercato presentano offerta tre imprese tra cui l’affidataria uscente che, in esito alla gara, risulta seconda classificata.

Quest’ultima impugna quindi il provvedimento di aggiudicazione lamentando la violazione del disciplinare di gara poiché la commissione avrebbe aperto prima la busta contenente l’offerta economica e dopo quella contenente la documentazione amministrativa omettendo di verificare se la vincitrice avesse prodotto integralmente tale documentazione, con particolare riferimento alla polizza fideiussoria e al certificato del casellario giudiziale dei responsabili dell’impresa.

La sentenza – Il Tar ritiene la censura fondata, in quanto la scansione procedimentale della gara di appalto impone che una prima fase della procedura sia dedicata all’esame dei requisiti di ammissione dei concorrenti concludendosi con una decisione in merito, e che, solo successivamente, venga espletata una seconda fase per l’esame delle offerte (in questo caso, solo economiche) delle imprese ammesse.

Il Giudice amministrativo, in particolare,  evidenzia che la procedimentalizzazione dell’azione amministrativa costituisce un precipitato dei più generali principi di pubblicità e trasparenza al fine di consentire il controllo sul suo espletamento. E per tale ragione, le fasi dei singoli procedimenti non possono essere oggetto di inversione.

Nel caso in esame, la sscansione procedimentale era esplicitamente prevista dal disciplinare di gara, il cui valore non è meramente ricognitivo, come pretende la difesa erariale, in quanto prevede una successione cronologica delle diverse fasi di gara e in tal senso, peraltro, depongono anche i richiamati principi generali dell’azione amministrativa.

La stazione appaltante, invece nell’esaminare l’offerta proposta dalla ricorrente, ha dapprima aperto la busta contenente l’offerta economica e successivamente quella contenente la documentazione amministrativa, ponendo così in essere un’inammissibile inversione procedimentale.

In proposito sono inconferenti le repliche della difesa erariale circa l’assenza dell’offerta tecnica nella gara in esame, poiché la preventiva conoscenza dell’offerta economica è in grado di influire non solo sui giudizi da assegnare alla qualità delle offerte (che nel caso di specie non era oggetto di valutazione) ma anche sulle decisioni in merito all’ammissione dei concorrenti alla procedura, e ai fini dell’annullamento non è necessario dimostrare che tale possibilità si sia concretizzata essendo sufficiente la mera possibilità del suo avverarsi.

Conclusioni

Il Tar ribadisce quindi il principio secondo cui nelle gare per l’affidamento di contratti pubblici l’apertura delle buste con le offerte economiche non può precedere l’accertamento dei requisiti formali per l’ammissione alla procedura (C.d.S. II, 30 aprile 2003 n. 1036) annullando gli atti impugnati a partire dal verbale di apertura delle buste contenenti le offerte presentate dai concorrenti.

 Simonetta Fabris

 

 

 


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